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	<title>Aec Broker</title>
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		<title>Assicurazioni e Sistema Italia &#8211; Gestire il rischio per sostenere crescita e lavoro nelle imprese</title>
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		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ufficiostampa</dc:creator>
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		<description><![CDATA[La quarta edizione dell&#8217;evento organizzato da il Giornale delle Assicurazioni avrà luogo martedì 8 maggio a Palazzo Giureconsulti di Milano. Un programma ricco di approfondimenti e workshop. Segnaliamo, inoltre, che, sia alla tavola rotonda &#8220;PMI: un modello di business poco assicurato. Quali strumenti per la tutela e l&#8217;assistenza di aziende e lavoratori?&#8221; che al workshop pomeridiano &#8220;Tra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La quarta edizione dell&#8217;evento organizzato da il Giornale delle Assicurazioni avrà luogo martedì <strong>8 maggio a Palazzo Giureconsulti di Milano</strong>. Un programma ricco di approfondimenti e workshop.</p>
<p>Segnaliamo, inoltre, che, sia alla tavola rotonda &#8220;PMI: un modello di business poco assicurato. Quali strumenti per la tutela e l&#8217;assistenza di aziende e lavoratori?&#8221; che al workshop pomeridiano &#8220;Tra liberalizzazioni e concentrazione del mercato assicurativo. Quale futuro per gli agenti?&#8221;<strong><em><span style="font-family: Calibri;"> </span></em></strong>interverrà Fabrizio Callarà &#8211; AD del Gruppo AEC.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.newspapermilano.it/eventi/15/Assicurazioni_e_Sistema_Italia_IV_Edizione/programma.html">Leggi il Programma</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.newspapermilano.it/eventi/15/Assicurazioni_e_Sistema_Italia_IV_Edizione/registrazione.html">Registrati all&#8217;evento</a></p>
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		<title>AEC Master Broker sponsor dell&#8217;evento Unapass &#8211; 28 marzo Roma</title>
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		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 16:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ufficiostampa</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Mercoledì 28 marzo 2012 a partire dalle ore 9:30 presso il Teatro Capranica di Roma si terrà l&#8217;evento organizzato da Unapass in collaborazione con AEC Mater Broker dal titolo ASSICURAZIONI PIÙ LIBERE, CONSUMATORI PIÙ TUTELATI Si farà un punto sulla situazione liberalizzazioni in Italia e in Europa e si cercherà di capire come gli assicuratori renderanno più [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mercoledì 28 marzo 2012 a partire dalle ore 9:30 presso il Teatro Capranica di Roma si terrà l&#8217;evento organizzato da Unapass in collaborazione con AEC Mater Broker dal titolo</p>
<p style="text-align: center;" align="left"><em>ASSICURAZIONI PIÙ LIBERE, CONSUMATORI PIÙ TUTELATI</em></p>
<p style="text-align: left;" align="left">Si farà un punto sulla situazione liberalizzazioni in Italia e in Europa e si cercherà di capire come gli assicuratori renderanno più efficaci e meno care le liberalizzazioni.</p>
<p align="left"> </p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.unapass.it/images//programma%20conferenza%20nazionale%2028%20marzo.pdf" target="_blank">Scarica il programma</a></strong></p>
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		<title>Auditorium</title>
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		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[CONVEGNO SULLA RESPONSABILITA&#8217; CIVILE E PENALE DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO NELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO AEC Broker ha studiato ed elaborato in collaborazione con alcuni dei Sottoscrittori dei Lloyd&#8217;s, un testo di polizza inerente la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile degli Amministratori, dei Sindaci e dei Managers aggiornata ai rischi legati alla riforma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CONVEGNO SULLA RESPONSABILITA&#8217; CIVILE E PENALE DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO NELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO</strong></p>
<table width="90%" border="0">
<tbody>
<tr>
<td><img src="/media/1301/p15745.gif" alt="img1" width="200" height="133" /></td>
<td valign="top"><strong>AEC Broker</strong> ha studiato ed elaborato in collaborazione con alcuni dei Sottoscrittori dei Lloyd&#8217;s, un testo di polizza inerente la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile degli Amministratori, dei Sindaci e dei Managers aggiornata ai rischi legati alla <strong>riforma del diritto societario</strong> entrata in vigore il 1° Gennaio scorso.In occasione del convegno dello scorso 12 marzo 2004, è stata presentata la <strong>nuova polizza D&amp;O Lloyd&#8217;s-AEC Broker 2004</strong> nella splendida cornice del nuovo Auditorium-Parco della Musica, a Roma Sala Sinopoli &gt;&gt; e sono state approfondite le tematiche afferenti le Responsabilità derivanti dall&#8217;introduzione della riforma citata nonchè le garanzie assicurative prestate</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Ascolta lo spot radiofonico da palinsesto <strong>Radio24 <a title="lloydsmp3" href="/media/1337/lloyds.mp3"><img style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px;" src="/media/1311/listenare.gif" alt="audio" width="40" height="40" border="0" /></a></strong></p>
<table width="90%" border="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">In tale contesto è stata inoltre presentata una copertura assicurativa a garanzia delle spese per la tutela legale prestata da<strong>ROLAND</strong>, Compagnia di Assicurazione di Difesa Legale tedesca leader per coperture integrative alla responsabilità penale/civile &#8211; del Manager e/o dell&#8217;Impresa.</td>
<td><img src="/media/1306/p15763.gif" alt="img2" width="200" height="133" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>clicca <a title="comunicato" href="/media/1345/comunicato.doc">qui</a> per scaricare il Comunicato Stampa</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>- SCARICA LA DOCUMENTAZIONE COMPLETA DEL CONVEGNO -</strong></p>
<p>Clicca <a title="santosuosso" href="/media/1353/santosuosso.ppt">qui</a> per scaricare le slides relative a:<br />
&#8220;<strong>Prof. Avv. Danilo U. Santosuosso &#8211; Le nuove forme di responsabilità gestorie e di controllo</strong>&#8220;.</p>
<p>Clicca <a title="doria" href="/media/1349/doria.doc">qui</a> per scaricare il documento relativo a:<strong><br />
</strong>&#8220;<strong>Prof. Avv. Giovanni Doria &#8211; Nuovo Diritto Societario e Responsabilità del Consiglio di Amministrazione del Collegio Sindacale</strong>&#8220;.</p>
<p>Clicca <a title="pagnotta" href="/media/1356/pagnotta.ppt">qui</a> per scaricare le slides relative a:<br />
&#8220;<strong>LUIGI PAGNOTTA &#8211; Responsabilità Civile e Penale degli Organi di Amministrazione e Controllo nella Riforma del Diritto Societario</strong>&#8220;.</p>
<p>Clicca <a title="roland" href="/media/1359/roland.ppt">qui</a> per scaricare le slides relative a:<br />
&#8220;<strong>ROLAND &#8211; Tutela Giudiziaria, Civile e Penale degli Organi di Amministrazione, di Controllo e dei Managers</strong>&#8220;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>- SCARICA I VIDEO DEL CONVEGNO -</strong></p>
<table width="90%" border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Indice interventi</td>
<td>Scarica in formato ZIP</td>
</tr>
<tr>
<td>Apertura e saluto ai partecipanti<br />
<strong>Francesco Paparella</strong>,<br />
Presidente AIBA</td>
<td><a title="http://aec.grapesnet.net" href="http://aec.grapesnet.net/"><img style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px;" src="/media/1316/zip.gif" alt="zip" width="34" height="34" border="0" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td>Saluto ai partecipanti<br />
<strong>Enrico Bertagna</strong>, Rappresentante Generale per l&#8217;Italia dei Lloyd&#8217;s</td>
<td><a title="http://aec.grapesnet.net" href="http://aec.grapesnet.net/"><img style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px;" src="/media/1316/zip.gif" alt="zip" width="34" height="34" border="0" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td>I modelli alternativi di amministrazione e di controllo nel nuovo diritto societario<br />
<strong>Prof. Avv. Daniele U. Santosuosso</strong></td>
<td><a title="http://aec.grapesnet.net" href="http://aec.grapesnet.net/"><img style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px;" src="/media/1316/zip.gif" alt="zip" width="34" height="34" border="0" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td>Responsabilità degli amministratori e dei sindaci nel diritto nuovo societario<br />
<strong>Prof. Avv. Giovanni Doria</strong></td>
<td><a title="http://aec.grapesnet.net" href="http://aec.grapesnet.net/"><img style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px;" src="/media/1316/zip.gif" alt="zip" width="34" height="34" border="0" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td>Polizza D&amp;O Lloyd&#8217;s of London 2004 <strong>Fabrizio Callarà</strong> , Presidente AEC Broker</td>
<td><a title="http://aec.grapesnet.net" href="http://aec.grapesnet.net/"><img style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px;" src="/media/1316/zip.gif" alt="zip" width="34" height="34" border="0" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td>Spese di Difesa Penale e Civile del CdA, Sindaci e Manager - <strong>Pietro Pipitone</strong>, Direttore Commerciale di Roland</td>
<td><a title="http://aec.grapesnet.net" href="http://aec.grapesnet.net/"><img style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px;" src="/media/1316/zip.gif" alt="zip" width="34" height="34" border="0" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Forum edilizia</title>
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		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

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		<description><![CDATA[presenta Roma 18/19 Maggio 2004 2 FORUM EDILIZIA &#38; TERRITORIO Reti infrastrutturali e nodi urbani per la valorizzazione del territorio Con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La seconda edizione del &#8220;Forum Edilizia &#38; Territorio&#8221; organizzato dal Sole 24 ORE e&#8217; dedicata al tema &#8220;Reti infrastrutturali e nodi urbani per la valorizzazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/media/1280/il_sole_24_ore.gif" alt="sole24ore" width="306" height="59" /></p>
<p>presenta Roma 18/19 Maggio 2004<br />
<strong>2 FORUM EDILIZIA &amp; TERRITORIO<br />
Reti infrastrutturali e nodi urbani per la valorizzazione del territorio</strong></p>
<table border="0" cellpadding="30" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img src="/media/1285/edilizia_territorio.jpg" alt="edilizia" width="160" height="72" /></td>
<td><img src="/media/1290/anas.gif" alt="anas" width="59" height="83" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><em>Con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.</em></p>
<p>La seconda edizione del &#8220;<strong>Forum Edilizia &amp; Territorio</strong>&#8221; organizzato dal Sole 24 ORE e&#8217; dedicata al tema &#8220;<em>Reti infrastrutturali e nodi urbani per la valorizzazione del territorio</em>&#8221; e si tiene a Roma martedi&#8217; 18 e mercoledi&#8217; 19 maggio 2004.</p>
<p>Due conferenze ad invito e cinque sessioni tecniche di approfondimento affrontano le novita&#8217; legate alle grandi opere, alla finanza di progetto, al condono edilizio, al rilancio delle citta&#8217;, all&#8217;urbanistica e agli appalti.</p>
<p>Il &#8220;<strong>Forum Edilizia &amp; Territorio</strong>&#8221; rappresenta un importante momento di incontro e dibattito per le aziende pubbliche e private e offre una puntuale e completa analisi del settore alla luce delle recenti novita&#8217; legislative.</p>
<p>Alla conferenza inaugurale &#8220;<em>Le reti infrastrutturali: l&#8217;impegno dei privati per la realizzazione delle grandi opere in Italia</em>&#8221; prendono parte esponenti di governo, rappresentanti istituzionali e manager di imprese per un confronto sulle strategie adottate per lo sviluppo delle strutture di servizio e sul ruolo dei privati nel finanziamento delle grandi opere. Gli interventi di Anas, Astaldi, Impregilo, ISPA, Stretto di Messina, TAV e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti garantiscono un tavolo di confronto di sicuro interesse.<br />
La conferenza ad invito della seconda giornata &#8220;<em>I nodi urbani: rilancio delle citta&#8217; e riqualificazione delle aree pubbliche</em>&#8221; e&#8217; dedicata alle nuove politiche per la valorizzazione e la riqualificazione urbana. Assoedili, Ance, Confedilizia, Consiglio Nazionale degli Architetti si confrontano con Istituto Nazionale di Urbanistica, Agenzia del Demanio, Patrimonio dello Stato, Ministero per i Beni e le Attivita&#8217; Culturali, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sul rilancio delle citta&#8217;. La chiusura del dibattito e&#8217; riservata al Ministero dell&#8217;Economia.</p>
<p>Le cinque sessioni parallele sono dedicate ai temi tecnici del project financing, del condono edilizio, del global service, degli appalti e del testo unico dell&#8217;edilizia con approfondimenti sui nuovi regolamenti e sulle modalita&#8217; operative e gestionali per le imprese.</p>
<p>GRANDE OPPORTUNITA&#8217; PER I NOSTRI VISITATORI</p>
<p>Nel caso in cui foste interessati a partecipare, Vi precisiamo che potrete usufruire dello sconto a noi riservato (pari al 20%) segnalando sulla scheda d&#8217;iscrizione la dicitura &#8220;Sconto 20% &#8211; AEC Broker&#8221; (per le modalita&#8217; di iscrizione si rimanda alla scheda allegata e per ogni eventuale chiarimento a Vostra disposizione il Servizio Clienti de Il Sole 24 ORE al seguente numero telefonico 02.56601310).</p>
<p><strong>clicca <a title="comunicato2" href="/media/1267/comunicato2.pdf" target="_blank">qui</a> per scaricare la Brochure</strong> (Richiede Acrobat Reader)<strong><a title="download_adobe_reader" href="http://get.adobe.com/it/reader/" target="_blank"><img src="http://212.80.222.192/media/1250/acrobat.gif" alt="acrobat_icon" width="30" height="30" border="0" /></a></strong></p>
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		<title>Workshop</title>
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		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

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		<description><![CDATA[Workshop sul tema Codice delle Assicurazioni Private: Nuova disciplina dell&#8217;attività degli Intermediari&#8221; Milano, 21 Ottobre 2005 Fiera Milano Congressi Salone D&#8217;Onore presso Palazzo CISI Porta Giulio Cesare, 13 per maggiori informazioni chiamare 199.199.626 scarica qui la scheda di partecipazione LINK]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Workshop sul tema</strong></p>
<p><strong>Codice delle Assicurazioni Private: Nuova disciplina<br />
dell&#8217;attività degli Intermediari&#8221;</strong></p>
<p><strong>Milano, 21 Ottobre 2005</strong></p>
<p>Fiera Milano Congressi<br />
Salone D&#8217;Onore presso Palazzo CISI<br />
Porta Giulio Cesare, 13</p>
<p><strong>per maggiori informazioni chiamare 199.199.626</strong></p>
<p>scarica qui la scheda di partecipazione <a title="workshop" href="/media/1272/workshop%20milano%202005.doc">LINK</a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>V</title>
		<link>http://www.aecbroker.it/2011/09/18/v/</link>
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		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 11:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[A  B  C  D  E  F  G  H   I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z &#160; Variazione del rischio Vedi Appendice. AMENDMENT OF RISK Vigilanza governativa E&#8217; esercitata (prima direttamente dal Ministero dell&#8217;Industria, ora tramite l&#8217;Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private &#8211; I.S.V.A.P.) per garantire il rispetto delle leggi sulle assicurazioni ed il buon andamento del servizio assicurativo, nell&#8217;interesse degli assicurati, i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.aecbroker.it/?p=323">A</a>  <a href="http://www.aecbroker.it/?p=328">B</a>  <a href="http://www.aecbroker.it/?p=331">C</a>  <a href="http://www.aecbroker.it/?p=335">D</a>  <a href="http://www.aecbroker.it/?p=337">E</a>  <a href="http://www.aecbroker.it/?p=339">F</a>  <a href="http://www.aecbroker.it/?p=344">G</a>  H   <a href="http://www.aecbroker.it/?p=347">I</a>  J  K  <a href="http://www.aecbroker.it/?p=350">L</a>  <a href="http://www.aecbroker.it/?p=353">M</a>  <a href="http://www.aecbroker.it/?p=357">N</a>  <a href="http://www.aecbroker.it/?p=360">O</a>  <a href="http://www.aecbroker.it/?p=363">P</a>  <a href="http://www.aecbroker.it/?p=366">Q</a>  <a href="http://www.aecbroker.it/?p=369">R</a>  <a href="http://www.aecbroker.it/?p=372">S</a>  <a href="http://www.aecbroker.it/?p=375">T</a>  <a href="http://www.aecbroker.it/?p=378">U</a>  <a href="http://www.aecbroker.it/?p=381">V</a>  W  X  Y  Z</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><br />
Variazione del rischio</strong> Vedi <em>Appendice.</em></p>
<p>AMENDMENT OF RISK</p>
<p><strong>Vigilanza governativa</strong><br />
E&#8217; esercitata (prima direttamente dal Ministero dell&#8217;Industria, ora tramite l&#8217;Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private &#8211; I.S.V.A.P.) per garantire il rispetto delle leggi sulle assicurazioni ed il buon andamento del servizio assicurativo, nell&#8217;interesse degli assicurati, i quali, attraverso una percentuale sui premi, pagano un contributo per le spese relative.</p>
<p><strong>Le mansioni ed i poteri dell&#8217;ISVAP sono dettagliatamente descritti alla voce ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE (vedi) e recentemente (10/98) sono stati sensibilmente aumentati. (D.P.R. 449/59 (art. 64) L. 295/78, L. 576/82, L. 20/91, L. 742/86 e D. L.vo 373/98 del 13/10/98).</strong> GOVERNMENT SUPERVISION</p>
]]></content:encoded>
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		<title>U</title>
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		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 11:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

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		<description><![CDATA[A  B  C  D  E  F  G  H   I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z &#160; UNDERWRITER Letteralmente &#8220;sottoscrittore&#8221;. Nella terminologia italiana può essere assimilato all&#8217;assuntore, ma in quella inglese assume un significato più ampio, dato che l&#8217;underwriter che agisce nell&#8217;ambito dei Lloyd&#8217;s (vedi) assume impegni per conto dei sindacati di assicuratori e riassicuratori che ne fanno parte, detti &#8220;Names&#8221; (vedi). Vedi anche [...]]]></description>
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<p>&nbsp;</p>
<p><strong><br />
UNDERWRITER</strong><br />
Letteralmente &#8220;sottoscrittore&#8221;. Nella terminologia italiana può essere assimilato all&#8217;assuntore, ma in quella inglese assume un significato più ampio, dato che l&#8217;underwriter che agisce nell&#8217;ambito dei Lloyd&#8217;s (vedi) assume impegni per conto dei sindacati di assicuratori e riassicuratori che ne fanno parte, detti &#8220;Names&#8221; (vedi).</p>
<p><strong>Vedi anche LLOYD&#8217;S e NAMES.</strong></p>
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		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 11:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[A  B  C  D  E  F  G  H   I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z &#160; Tacita proroga o tacito rinnovo Condizione contrattuale mediante la quale una polizza si rinnova automaticamente in mancanza di una specifica disdetta. La polizza si rinnova tacitamente, in mancanza di tempestiva disdetta (vedi), per un periodo uguale a quello iniziale, ma non superiore a 2 anni, e così [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.aecbroker.it/?p=323">A</a>  <a href="http://www.aecbroker.it/?p=328">B</a>  <a href="http://www.aecbroker.it/?p=331">C</a>  <a href="http://www.aecbroker.it/?p=335">D</a>  <a href="http://www.aecbroker.it/?p=337">E</a>  <a href="http://www.aecbroker.it/?p=339">F</a>  <a href="http://www.aecbroker.it/?p=344">G</a>  H   <a href="http://www.aecbroker.it/?p=347">I</a>  J  K  <a href="http://www.aecbroker.it/?p=350">L</a>  <a href="http://www.aecbroker.it/?p=353">M</a>  <a href="http://www.aecbroker.it/?p=357">N</a>  <a href="http://www.aecbroker.it/?p=360">O</a>  <a href="http://www.aecbroker.it/?p=363">P</a>  <a href="http://www.aecbroker.it/?p=366">Q</a>  <a href="http://www.aecbroker.it/?p=369">R</a>  <a href="http://www.aecbroker.it/?p=372">S</a>  <a href="http://www.aecbroker.it/?p=375">T</a>  <a href="http://www.aecbroker.it/?p=378">U</a>  <a href="http://www.aecbroker.it/?p=381">V</a>  W  X  Y  Z</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><br />
Tacita proroga o tacito rinnovo</strong><br />
Condizione contrattuale mediante la quale una polizza si rinnova automaticamente in mancanza di una specifica disdetta.</p>
<p><strong>La polizza si rinnova tacitamente, in mancanza di tempestiva disdetta (vedi), per un periodo uguale a quello iniziale, ma non superiore a 2 anni, e così successivamente. Di fatto una polizza annuale si rinnova di anno in anno e quella poliennale di biennio in biennio. La polizza temporanea (rischio di durata inferiore a un anno) non è soggetta a tacita rinnovazione. (Art. 1899 C.c.).</strong> TACIT RENEWAL</p>
<p><strong>Tassa governativa</strong><br />
Vedi Imposta sui premi assicurativi.</p>
<p>TAX ON INSURANCE PREMIUM</p>
<p><strong>Tasso di premio</strong><br />
Tasso, per i contratti Responsabilità Professionale da conteggiarsi sul valore del fatturato o delle opere, per determinare il premio richiesto dall&#8217;assicuratore a fronte della garanzia prestata.</p>
<p><strong>Il tasso è generalmente indicato in &#8220;per mille&#8221; o &#8220;per cento&#8221;.</strong> RATE OF PREMIUM</p>
<p><strong>Terzi</strong><br />
Nell&#8217;ambito delle assicurazioni R.C., il concetto di terzietà (essere terzi rispetto all&#8217;assicurato) è stato elaborato per escludere dall&#8217;assicurazione i danni subiti da persone legate all&#8217;assicurato da particolari vincoli (coniugio, parentela, affinità) col conseguente rischio di collusione (originato da ragioni affettive e da una possibile confusione patrimoniale, sia pure di fatto e non di diritto) pregiudizievoli per il rapporto assicurativo.</p>
<p>THIRD PARTIES</p>
<p><strong>Transazione (assicurazione R.C.)</strong><br />
L&#8217;assicuratore R.C., quando definisce col terzo danneggiato una pratica di sinistro, conclude di fatto proprio un &#8220;contratto&#8221; (per conto del proprio assicurato) ed esegue il relativo pagamento, ottenendo dal terzo predetto la firma di un atto di transazione (che libera l&#8217;assicurato) e quietanza (che attesta l&#8217;eseguito pagamento).</p>
<p><strong>(Artt. 1965 e 1917 C.c.).</strong> SETTLEMENT (THIRD PARTY LIABILITY INSURANCE)</p>
<p><strong>TRANSAZIONE (CONCETTO DI)</strong><br />
Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.</p>
<p><strong>(Art. 1965 C.c.).</strong> OUT OF COURT SETTLEMENT</p>
<p><strong>Tutela giudiziaria (assicurazione)</strong><br />
Termine indicante quella che originariamente veniva chiamata assicurazione delle spese legali e peritali perchè intesa a sollevare l&#8217;assicurato dagli oneri difensivi derivantigli, tanto nella fase extragiudiziale che in quella giudiziale, in occasione di liti attive o passive nonchè di procedimenti.</p>
<p><strong>Questa copertura assicurativa ha una spiccata componente di servizio, in quanto l&#8217;assicuratore non si limita a risarcire l&#8217;assicurato, nei termini convenuti, ma gli fornisce consulenza e assistenza in tutte le fasi della vertenza.</strong> LEGAL DEFENCE</p>
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		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 11:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[A  B  C  D  E  F  G  H   I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z &#160; SACE (C) Trattasi della &#8220;Sezione&#8221; speciale per l&#8217;assicurazione del credito all&#8217;esportazione operante &#8211; sino alla sua privatizzazione &#8211; presso l&#8217;I.N.A., ma con personalità giuridica propria ed autonomia patrimoniale e gestionale, per assicurare gli operatori nazionali contro i rischi &#8211; incontrati nella loro attività con l&#8217;estero &#8211; di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.aecbroker.it/?p=323">A</a>  <a href="http://www.aecbroker.it/?p=328">B</a>  <a href="http://www.aecbroker.it/?p=331">C</a>  <a href="http://www.aecbroker.it/?p=335">D</a>  <a href="http://www.aecbroker.it/?p=337">E</a>  <a href="http://www.aecbroker.it/?p=339">F</a>  <a href="http://www.aecbroker.it/?p=344">G</a>  H   <a href="http://www.aecbroker.it/?p=347">I</a>  J  K  <a href="http://www.aecbroker.it/?p=350">L</a>  <a href="http://www.aecbroker.it/?p=353">M</a>  <a href="http://www.aecbroker.it/?p=357">N</a>  <a href="http://www.aecbroker.it/?p=360">O</a>  <a href="http://www.aecbroker.it/?p=363">P</a>  <a href="http://www.aecbroker.it/?p=366">Q</a>  <a href="http://www.aecbroker.it/?p=369">R</a>  <a href="http://www.aecbroker.it/?p=372">S</a>  <a href="http://www.aecbroker.it/?p=375">T</a>  <a href="http://www.aecbroker.it/?p=378">U</a>  <a href="http://www.aecbroker.it/?p=381">V</a>  W  X  Y  Z</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><br />
SACE (C)</strong><br />
Trattasi della &#8220;Sezione&#8221; speciale per l&#8217;assicurazione del credito all&#8217;esportazione operante &#8211; sino alla sua privatizzazione &#8211; presso l&#8217;I.N.A., ma con personalità giuridica propria ed autonomia patrimoniale e gestionale, per assicurare gli operatori nazionali contro i rischi &#8211; incontrati nella loro attività con l&#8217;estero &#8211; di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio nelle tipologie CREDITO FORNITORE e CREDITO ACQUIRENTE. Le sue polizze sono garantite dallo Stato. Collabora strettamente con la SIMEST (Società Italiana per le Imprese all&#8217;estero) le cui iniziative partecipate sono ammesse alla copertura assicurativa di SACE).</p>
<p><strong>Ha subito sostanziali modifiche gestionali.</strong><br />
<strong>(L. 227/77).</strong></p>
<p><strong>Salvataggio (obbligo di) &#8212; Artt. 1914 e 1915 del Codice Civile</strong><br />
L&#8217;obbligo di salvataggio consiste nel fatto che l&#8217;assicurato deve attivarsi, facendo quanto gli è possibile, per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a tale scopo sono a carico dell&#8217;assicuratore (eccetto quelle fatte inconsideratamente), in proporzione al valore assicurato e a quello della cosa all&#8217;atto del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo. La prova è a carico dell&#8217;assicuratore. L&#8217;inadempimento doloso o colposo a detto obbligo comporta, rispettivamente, la perdita o la riduzione dell&#8217;indennità, esattamente come nel caso di inadempimento all&#8217;obbligo dell&#8217;avviso del sinistro. L&#8217;assicuratore può intervenire nel salvataggio, senza pregiudicare i propri diritti, ma se interviene deve &#8211; su richiesta dell&#8217;assicurato &#8211; anticipare le spese o concorrere alle stesse.</p>
<p><strong>L&#8217;obbligo di attivazione per evitare il danno sussiste in ordine all&#8217;assicurazione R.C., limitatamente all&#8217;obbligo di attivazione per contenere le conseguenze del sinistro già avvenuto.</strong><br />
<strong>Vedi anche SPESE DI SALVATAGGIO.</strong><br />
<strong>(Artt. 1914 e 1915 C.c.).</strong> LOSS CONTAINMENT (OBLIGATION)</p>
<p><strong>Scoperto</strong><br />
Somma contrattualmente stabilita che costituisce la parte dell&#8217;ammontare del danno che rimane obbligatoriamente a carico dell&#8217;assicurato, generalmente espressa in percentuale. Può coesistere con la franchigia.</p>
<p><strong>Normalmente viene convenuto in polizza per specifiche situazioni di rischio oppure per imporre all&#8217;assicurato alcune norme comportamentali da porre in atto per ridurre l&#8217;esposizione al rischio.</strong> SELF INSURANCE or DEDUCTIBLE</p>
<p><strong>Secondo rischio</strong> Vedi <em>Assicurazione (di secondo rischio).</em></p>
<p>EXCESS INSURANCE</p>
<p><strong>SINISTRO</strong><br />
Evento futuro ed incerto atto a produrre danno, determinando così la controprestazione dell&#8217;assicuratore. L&#8217;assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o colpa grave (salvo che per le polizze RC Professionali dove la colpa grave e compresa) (vedi) del contraente, dell&#8217;assicurato o del beneficiario.</p>
<p><strong>L&#8217;assicuratore è tuttavia obbligato per i danni conseguenti a sinistri dolosi, o gravemente colposi, cagionati da persone del cui fatto debba rispondere l&#8217;assicurato, nonchè cagionati dallo stesso assicurato, dal contraente o dal beneficiario, ma per dovere di solidarietà umana o per tutelare interessi comuni all&#8217;assicuratore. (Artt. 1882 e 1900 C.c.).</strong> CLAIM</p>
<p><strong>Sottoassicurazione (o assicurazione parziale) Art. 1907 del CC</strong><br />
Nelle assicurazioni a valore intero (tipica quella del Ramo Incendio), se l&#8217;assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva al tempo del sinistro, l&#8217;assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta. Non si applica tale principio nelle assicurazioni di Responsabilità Civile.</p>
<p><strong>Trattasi della ben nota regola proporzionale (VALORE ASSICURATO/VALORE EFFETTIVO = X/DANNO dove X rappresenta la somma che l&#8217;assicuratore pagherò all&#8217;assicurato). Si ritiene comunemente che tale regola trovi applicazione solo in caso di danno parziale. In realtà, anche nel danno totale, l&#8217;indennizzo (X) risulta pari alla somma assicurata proprio per l&#8217;applicazione della regola stessa e l&#8217;assicurato rimarrà assicuratore di se stesso per la parte di danno rimasta scoperta.</strong><br />
<strong>Vedi anche PROPORZIONALE.</strong><br />
<strong>(Art. 1907 C.c.).</strong> UNDER-INSURANCE (or PARTIAL INSURANCE)</p>
<p><strong>SOTTOSCRITTORE</strong> è l&#8217;incaricato di una impresa con poteri di accettazione di rischi in assicurazione e/o riassicurazione</p>
<p><strong>Vedi anche ASSUNTORE, LLOYD&#8217;S, NAMES, UNDERWRITER.</strong> UNDERWRITER</p>
<p><strong>Sovrassicurazione &#8212; Art. 1909 del Codice Civile</strong><br />
Se il contraente ha dolosamente sovrassicurato le cose, l&#8217;assicurazione non è valida, fermo il diritto dell&#8217;assicuratore (purchè in buona fede) al premio in corso. Se invece non vi è dolo da parte dell&#8217;assicurato, l&#8217;assicurazione ha effetto fino alla concorrenza del valore reale delle cose ed è possibile ottenere per l&#8217;avvenire la correlativa riduzione di premio. Il presente articolo non si applica nelle assicurazioni di Responsabilità Civile.</p>
<p><strong>Vedi anche CAPITALE ASSICURATO, POLIZZA STIMATA e SOMMA ASSICURATA.</strong><br />
<strong>(Art. 1909 C.c.).</strong> OVER INSURANCE</p>
<p><strong>Spese di conservazione &#8212; Art. 1914 del Codice Civile</strong><br />
Esborsi sostenuti dall&#8217;assicurato o da terzi per suo conto, allo scopo di evitare o ridurre un danno risarcibile dagli assicuratori.</p>
<p><strong>Vedi anche SPESE DI SALVATAGGIO.</strong><br />
<strong>(Art. 1914 C.c.).</strong> MAINTENANCE EXPENSES</p>
<p><strong>Spese di giustizia (in un procedimento penale o civile)</strong><br />
Sono le spese del processo penale che il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono pagate dalle parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali.</p>
<p>LEGAL COSTS</p>
<p><strong>Spese di resistenza &#8212; Art. 1917 del Codice Civile</strong><br />
Sono le spese sostenute per resistere alle pretese giudiziali del danneggiato. Nell&#8217;ambito dell&#8217;assicurazione R.C., sono a carico dell&#8217;assicuratore nel limite di un quarto del massimale ed in aggiunta ad esso. Ove l&#8217;entità del danno reclamato dal terzo superi il massimale, le spese di resistenza si ripartiscono tra assicurato e assicuratore in proporzione dei rispettivi interessi.</p>
<p><strong>(Art. 1917 C.c.).</strong> LEGAL DEFENCE COSTS</p>
<p><strong>Spese di salvataggio &#8212; Art. 1914 del Codice Civile</strong><br />
Sono danni indiretti riconosciuti all&#8217;assicurato per ridurre gli effetti del sinistro o limitare l&#8217;evoluzione della perdita economica.</p>
<p><strong>Vedi anche SALVATAGGIO (OBBLIGO DI).</strong><br />
<strong>(Art. 1914 C.c.).</strong> LOSS CONTAINMENT COSTS</p>
<p><strong>Spese legali e peritali (assicurazione delle)</strong> Vedi <em>Tutela giudiziaria.</em></p>
<p>LEGAL DEFENCE</p>
<p><strong>Surrogazione (dell&#8217;assicuratore) &#8212; Art. 1916 del Codice Civile</strong><br />
L&#8217;assicuratore che ha pagato l&#8217;indennità è surrogato, fino all&#8217;ammontare di essa, nei diritti dell&#8217;assicurato verso i terzi responsabili. Di fatto l&#8217;assicuratore si sostituisce all&#8217;assicurato e questi è responsabile del pregiudizio arrecato ai diritti dell&#8217;assicuratore stesso. La surrogazione non ha luogo (eccetto che per i casi di dolo) nei confronti dei figli ed altri congiunti stretti, conviventi con l&#8217;assicurato, e nei confronti dei suoi domestici. Anche l&#8217;I.N.A.I.L. beneficia della surrogazione.</p>
<p>SUBROGATION (OF THE INSURER)</p>
<p><strong>Surrogazione del creditore nei diritti del debitore</strong><br />
Il creditore ha azione surrogatoria, nel senso che, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare. Un&#8217;autorevole corrente dottrinaria, suffragata anche da supporti giurisprudenziali, sostiene l&#8217;ammissibilità di tale azione nell&#8217;ambito dell&#8217;assicurazione R.C., riconoscendo al terzo danneggiato di agire nei confronti dell&#8217;assicuratore surrogandosi all&#8217;assicurato (quale creditore dell&#8217;assicuratore).</p>
<p>SUBROGATION</p>
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		<title>R</title>
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		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 11:22:08 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[A  B  C  D  E  F  G  H   I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z &#160; R.C. contrattuale E&#8217; la responsabilità originata dalla violazione di diritti relativi, ossia derivanti da un contratto. La sua caratteristica principale sta nel fatto che essa contiene una presunzione di colpa nei confronti di chi non adempie, in tutto o in parte, all&#8217;obbligazione, nel senso che questi risponde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.aecbroker.it/?p=323">A</a>  <a href="http://www.aecbroker.it/?p=328">B</a>  <a href="http://www.aecbroker.it/?p=331">C</a>  <a href="http://www.aecbroker.it/?p=335">D</a>  <a href="http://www.aecbroker.it/?p=337">E</a>  <a href="http://www.aecbroker.it/?p=339">F</a>  <a href="http://www.aecbroker.it/?p=344">G</a>  H   <a href="http://www.aecbroker.it/?p=347">I</a>  J  K  <a href="http://www.aecbroker.it/?p=350">L</a>  <a href="http://www.aecbroker.it/?p=353">M</a>  <a href="http://www.aecbroker.it/?p=357">N</a>  <a href="http://www.aecbroker.it/?p=360">O</a>  <a href="http://www.aecbroker.it/?p=363">P</a>  <a href="http://www.aecbroker.it/?p=366">Q</a>  <a href="http://www.aecbroker.it/?p=369">R</a>  <a href="http://www.aecbroker.it/?p=372">S</a>  <a href="http://www.aecbroker.it/?p=375">T</a>  <a href="http://www.aecbroker.it/?p=378">U</a>  <a href="http://www.aecbroker.it/?p=381">V</a>  W  X  Y  Z</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><br />
R.C. contrattuale</strong><br />
E&#8217; la responsabilità originata dalla violazione di diritti relativi, ossia derivanti da un contratto. La sua caratteristica principale sta nel fatto che essa contiene una presunzione di colpa nei confronti di chi non adempie, in tutto o in parte, all&#8217;obbligazione, nel senso che questi risponde dei danni derivanti dal suo inadempimento, ove non riesca a dimostrare che quest&#8217;ultimo non è dipeso da sua colpa.</p>
<p><strong>Vedi anche R.C. EXTRACONTRATTUALE. (Art. 1218 C.c.).</strong> CONTRACTUAL LIABILITY</p>
<p><strong>R.C. extra-contrattuale</strong><br />
E&#8217; la responsabilità, detta anche aquiliana, derivante dalla violazione di diritti assoluti (alla vita, all&#8217;integrità fisica, alla proprietà, ecc.), ossia riconosciuti dalla legge a tutti. Essa si ricollega al principio del &#8220;neminem iniuste ledere&#8221;, di cui all&#8217;art. 2043 C.c.</p>
<p><strong>Vedi anche RESPONSABILITA&#8217; CONTRATTUA-LE, AQUILIANA (RESPONSABILITA&#8217;). (Artt. 2043 e ss. C.c.).</strong> NON-CONTRACTUAL LIABILITY</p>
<p><strong>R.C. generale (assicurazione)</strong><br />
Locuzione ormai definitivamente affermatasi per indicare cumulativamente tutte le configurazioni di assicurazione RC &#8220;diverse&#8221; da quella concernente la circolazione automobilistica (RC Auto o RCA). Comprende anche l&#8217;assicurazione della Responsabilità Civile.</p>
<p>GENERAL THIRD PARTY LIABILITY</p>
<p><strong>R.C. indiretta</strong><br />
E&#8217; la responsabilità extracontrattuale, detta anche presunta per fatto altrui, gravante su di un soggetto diverso dall&#8217;autore materiale del fatto (illecito).</p>
<p><strong>(Artt. 2047 e 2049 C.c.).</strong> INDIRECT LIABILITY</p>
<p><strong>R.C. oggettiva</strong><br />
In senso proprio è una responsabilità che prescinde dall&#8217;elemento soggetivo (dolo o colpa) e che sorge in capo al soggetto indicato dal legislatore, in virtà del solo elemento oggettivo (danno), come ad esempio la responsabilità nucleare, di cui alla Legge 1860/62. Infatti nell&#8217;ambito del diritto anglo-americano viene indicata con la locuzione &#8220;no fault&#8221; (letteralmente: nessuna colpa). Tuttavia vengono chiamate oggettive (o quasi-oggettive) anche le responsabilità presunte.</p>
<p><strong>Vedi PROVA (INVERSIONE DELL&#8217;ONERE).</strong> NO FAULT LIABILITY</p>
<p><strong>R.C. postuma</strong><br />
La responsabilità civile per danni cagionati a terzi da opere o beni dopo il loro compimento, la loro installazione, la loro produzione o vendita. Esiste per gli edifici una specifica polizza (decennale postuma) ricompresa tra i rischi tecnologici.</p>
<p>POSTHUMOUS (or DECENNAL) LIABILITY INSURANCE</p>
<p><strong>R.C. prestatori d&#8217;Opera &#8211; R.C.O.</strong> Trattasi della &#8220;Responsabilità Civile prestatori d&#8217;Opera&#8221;, riguardante:</p>
<p>- la rivalsa dell&#8217;I.N.A.I.L. ex artt. 10 e 11 del DPR 1124/65;<br />
- le pretese del lavoratore danneggiato per il maggior danno (a prescindere dal danno biologico) rispetto alle prestazioni I.N.A.I.L ed eventualmente il danno biologico subito dal lavoratore stesso.<br />
Tali rischi sono coperti dalla polizza R.C. generale, attraverso l&#8217;apposita sezione di questa, indicata mediante la sigla R.C.O.</p>
<p><strong>Vedi anche ISTITUTO NAZIONALE PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO (RIVALSA). (D.P.R. 1124/65 Artt. 10 e 11).</strong> EMPLOYERS&#8217; LIABILITY</p>
<p><strong>R.C. prodotti</strong><br />
E&#8217; la responsabilità presunta o semi-oggettiva, gravante sul produttore (e figure a questi assimilate da particolari norme di origine comunitaria) per i danni causati da prodotti difettosi, ossia considerati non sufficientemente sicuri, per difetti di fabbricazione (compresa l&#8217;ideazione e la progettazione) e di commercializzazione (scelta dei canali distributivi, presentazione al pubblico, istruzioni per l&#8217;uso, ecc.).</p>
<p><strong>E&#8217; la sfera di responsabilità connessa all&#8217;attività di fabbricazione di prodotti che si manifesta attraverso specifici danni quali: vizio di progettazione, difetti di produzione, difetti di applicazione d&#8217;uso e di confezionamento. (Dir. CEE 374/85 e D.P.R. 224/88).</strong> PRODUCTS LIABILITY</p>
<p><strong>R.C. professionale</strong><br />
Locuzione che indica la responsabilità gravante sui professionisti (medici, avvocati, commercialisti, notai, ingegneri e architetti, amministratori di condominii, ecc.) per la cattiva esecuzione dei contratti d&#8217;opera intellettuale che vengono instaurati con la clientela nell&#8217;espletamento della professione. L&#8217;assicurazione di tale responsabilità si configura in modo particolare proprio in considerazione del suo aspetto contrattuale, dato che il naturale campo di espansione dell&#8217;assicurazione R.C. è quello della responsabilità extra-contrattuale, mentre l&#8217;assicurazione della responsabilità contrattuale ha carattere di eccezionalità.</p>
<p><strong>(Art. 2236 C.c.).</strong> PROFESSIONAL LIABILITY</p>
<p><strong>R.C. smercio</strong><br />
Riguarda la sfera di responsabilità strettamente connessa alla commercializzazione di un prodotto e non alla sua produzione.</p>
<p><strong>Ramo</strong></p>
<p>Per Ramo assicurativo si intende la gestione della forma assicurativa corrispondente ad un determinato rischio o ad un gruppo di rischi tra loro similari, con il relativo bagaglio tecnico costituito da cognizioni inerenti ai principi assuntivi e liquidativi, alle condizioni generali e particolari di assicurazione ecc. Le direttive comunitarie recepite con la legge italiana 295/78 (direttiva 73/239/C.E.E. modificata dalla direttiva 76/580/C.E.E.) e 742/86 (direttiva 79/267/C.E.E.) sono corredate, rispettivamente, da un elenco di Rami concernenti le assicurazioni contro i Danni (17 Rami, poi diventati 18 con l&#8217;aggiunta del Ramo Assistenza) e da un elenco di Rami concernenti le assicurazioni sulla Vita, nonchè alle operazioni di capitalizzazione e di gestione di fondi collettivi. La terminologia inglese, a differenza di quella italiana, distingue i Rami Danni in &#8220;marine&#8221; (Trasporti in genere) e &#8220;non marine&#8221; (tutti i restanti).</p>
<p><strong>(L. 295/78, D. L.vo n. 173 del 26/5/97).</strong> BRANCH or LINE</p>
<p><strong>Ramo Engineering</strong> Vedi <em>Rischi tecnologici.</em></p>
<p><strong>(Artt. 1914 e 1915 C.c.).</strong> FRAUDULENT EXAGERATION (OF CLAIM)</p>
<p><strong>Rapporto sinistri a premi</strong><br />
Percentuale (detta anche rapporto S/P), che scaturisce dalla comparazione tra i danni con seguito (già definiti o appostati a riserva) ed i premi relativamente ad un determinato periodo.</p>
<p><strong>La percentuale, per essere attendibile, deve riguardare polizze dello stesso Ramo e tra loro omogenee, ma per una analisi dell&#8217;andamento di un singolo contratto vi si ricorre spesso, raffrontando i premi (relativi alle varie annualità e magari anche sulle polizze sostituite) (vedi) con i sinistri con seguito avvenuti nello stesso periodo.</strong> LOSS RATIO</p>
<p><strong>Rappresentanza (di impresa estera)</strong><br />
E&#8217; la rappresentanza, che deve essere dotata di una sede e diretta da un rappresentante generale residente in Italia, istituita nel nostro territorio nazionale da un&#8217;impresa estera per esercitare l&#8217;assicurazione secondo la legge italiana. Le leggi più recenti, emanate in base a direttive comunitarie, disciplinano diversamente le rappresentanze di imprese provenienti da paesi comunitari e di imprese provenienti da paesi terzi rispetto alla U.E. I Lloyd&#8217;s operano in Italia tramite la Rappresentanza Generale per l&#8217;Italia con sede a Milano.</p>
<p><strong>Vedi anche TRATTATO DI ROMA e PRESTAZIONE (LIBERTA&#8217; DI) e STABILIMENTO (Libertà di).</strong><br />
<strong>(D.P.R. 449/59, L. 295/78, L. 742/86).</strong> ITALIAN REPRESENTATIVE (OF FOREIGN COMPANY)</p>
<p><strong>Recesso per sinistro</strong><br />
Facolta&#8217; che si riserva l&#8217;assicuratore di risolvere il contratto in relazione agli elementi emersi a seguito di ciascun sinistro. Tuttavia tale facolta&#8217; e&#8217; stata fortemente ridimensionata per effetto della normativa comunitaria oggi recepita in tema di clausole abusive.</p>
<p><strong>Il diritto alla risoluzione deve essere esercitato entro un determinato periodo di tempo e dovrà essere rimborsata all&#8217;assicurato la quota di premio pagata e non goduta, al netto d&#8217;imposta. Vedi anche DISDETTA e Clausole abusive</strong> CANCELLATION FOLLOWING A CLAIM</p>
<p><strong>Regola proporzionale &#8212; Art. 1907 del Codice civile</strong> Vedi <em>Proporzionale.</em></p>
<p>PROPORTIONAL RULE</p>
<p><strong>Regolazione (del premio)</strong><br />
E&#8217; una forma di conguaglio, prevista da un&#8217;apposita clausola contrattuale, applicabile quando il premio, non calcolabile a priori perchè posto in relazione ad elementi variabili (mercedi, fatturato, ecc.), viene corrisposto in parte anticipatamente (premio provvisorio) ed in parte a posteriori sulla base della regolazione, ossia del conteggio fatto quando sono disponibili i dati relativi all&#8217;elemento variabile prescelto.</p>
<p><strong>Vedi anche PREMIO MINIMO.</strong> PREMIUM SETTLEMENT</p>
<p><strong>Regresso</strong> Vedi <em>Rivalsa.</em></p>
<p>RECOURSE</p>
<p><strong>Requisiti del contratto</strong> Vedi <em>Causa (del contratto).</em></p>
<p>REQUIREMENTS (OF CONTRACT)</p>
<p><strong>Responsabilità presunta</strong><br />
E&#8217; quella responsabilità che il legislatore, derogando dalla regola generale (art. 2043 C.c.) per cui l&#8217;onere di provare la colpa (o il dolo) dell&#8217;autore del danno incombe su chi reclama il risarcimento, pone presuntivamente in capo ad un determinato soggetto, concedendogli però la facoltà di fornire la prova contraria onde vincere la presunzione. Da taluno detta pure responsabilità oggettiva, ancorchè questa non ammetta alcuna prova contraria, mentre da altri viene chiamata semi-oggettiva.</p>
<p><strong>(Artt. 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053 e 2054 C.c.; D.P.R. 224/88 (art. 1)).</strong> ALLEGED LIABILITY</p>
<p><strong>Riduzione (dei massimali assicurati)</strong><br />
Si ha quando, a seguito di sinistro, i massimali assicurati sono ridotti, fino al termine dell&#8217;annualità assicurativa, dello stesso importo dell&#8217;indennizzo.</p>
<p><strong>La riduzione trova la sua giustificazione nel fatto che la somma assicurata rappresenta il massimo risarcimento per ogni annualità assicurativa e con tale presupposto viene pattuito il premio.</strong> REDUCTION (OF SUM INSURED)</p>
<p><strong>Risarcimento</strong><br />
E&#8217; l&#8217;obbligazione che grava sul responsabile per riparare il danno cagionato, da un fatto doloso o colposo, ad una terza persona. Nell&#8217;ambito dell&#8217;assicurazione R.C., solitamente vi è coincidenza fra risarcimento dovuto al terzo dall&#8217;assicurato e indennità dovuta a quest&#8217;ultimo dall&#8217;assicuratore per tenerlo indenne. Tuttavia vi sono situazioni in cui siffatta coincidenza non si realizza. Talvolta lo stesso legislatore si riferisce al concetto di risarcimento per indicare quello di indennità.</p>
<p><strong>Vedi anche INDENNITA&#8217;. Artt. 2043, 1917 e 1905 C.c., Artt. 2056 e 2059 C.c.).</strong> CLAIM SETTLEMENT</p>
<p><strong>Rischi tecnologici</strong><br />
L&#8217;evoluzione tecnologica delle attività industriali e la natura sempre più sofisticata e complessa di particolari apparecchiature ed impianti hanno fatto maturare il convincimento di raggruppare in uno specifico Ramo assicurativo tutte le esigenze di copertura dei danni cui tali attività, oppure la singola macchina od impianto, sono esposte. In passato tali esigenze trovavano accoglimento nei vari settori tecnici in modo dispersivo e non sufficientemente allineato alle esigenze del mercato.</p>
<p><strong>Il termine inglese &#8220;engineering&#8221; è largamente adottato anche in Italia. Rientrano tra i rischi tecnologici diverse tipologie di rischio, suddivise in: Beni in costruzione (polizza C.A.R. (vedi) e polizza E.A.R. (vedi). e garanzia di fornitura, decennale postuma e modulare azienda). Vedi anche ogni singola voce.</strong> ENGINEERING</p>
<p><strong>Rischio</strong><br />
E&#8217; la probabilità che un certo evento si verifichi e l&#8217;entità dei danni che ne possono derivare. Viene definito &#8220;rischio&#8221; anche la specifica esposizione assicurativa ad un certo evento che, a seconda del Ramo al quale è ascrivibile, assume un connotato particolare.</p>
<p><strong>(Art. 1882 C.c.).</strong> RISK</p>
<p><strong>Rischio (aggravamento) &#8212; Art. 1898 del Codice Civile</strong><br />
Vedi <em>Aggravamento del rischio.</em></p>
<p><strong>(Art. 1898 C.c.).</strong> FACTOR WHICH AGGRAVATE A RISK</p>
<p><strong>Rischio (cessazione) &#8212; Art. 1896 del Codice Civile</strong><br />
Il contratto di assicurazione si scioglie se, dopo la sua conclusione, il rischio cessa di esistere, fermo il diritto dell&#8217;assicuratore ai premi fino a quando viene a conoscenza della cessazione (ed al premio in corso all&#8217;atto di tale conoscenza).</p>
<p><strong>(Art. 1896 C.c.).</strong> RISK (CANCELLATION)</p>
<p><strong>Rischio (diminuzione) &#8212; Art. 1897 del Codice Civile</strong><br />
Mutamento che rende il rischio meno gravoso per l&#8217;assicuratore che, avutane notizia, deve ridurre correlativamente il premio a far tempo dalla prima scadenza successiva a siffatta notizia, salvo che non preferisca recedere dal contratto.</p>
<p><strong>(Art. 1897 C.c.).</strong> RISK (REDUCTION)</p>
<p><strong>Rischio (inesistenza) &#8212; Art. 1895 del Codice Civile</strong><br />
Il contratto di assicurazione è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della stipulazione.</p>
<p><strong>(Artt. 1895 e 1904 C.c., Art. 814 C.d.n.).</strong> RISK (NON-EXISTENCE)</p>
<p><strong>Rischio (natura del)</strong><br />
Il rischio, oltre a costituire il presupposto indispensabile dell&#8217;assicurazione, rappresenta anche il pregiudizio economico derivante dalla possibilità che si verifichi un determinato evento. Quindi questa possibilità di accadimento determina la potenziale gravità dello stesso rischio e la specifica attribuzione al settore assicurativo (Ramo) interessato.</p>
<p>RISK (NATURE OF)</p>
<p><strong>Rischio assicurato</strong><br />
E&#8217; la situazione, contrattualmente definita, al cui verificarsi scattano le prestazioni assicurative pattuite.</p>
<p><strong>(Art. 1882 C.c.).</strong> RISK (INSURED)</p>
<p><strong>Rischio escluso</strong><br />
E&#8217; una delle eventualità, compresa fra tutte quelle possibili, atta a determinare la situazione da fronteggiare assicurativamente e che invece, se determinata da tale eventualità, non viene fronteggiata, avendo le parti espressamente convenuto di non far scattare, in presenza di quest&#8217;ultima, le prestazioni assicurative di cui alla polizza.</p>
<p><strong>Il concetto può essere chiarito con qualche esempio. Si pensi ad un progettista assicurato per la R.C. in relazione alla sua attività svolta &#8220;per opere fino a 5 miliardi&#8221;. In tal caso i danni causati progettando, poniamo, un ponte di valore superiore, costituiscono rischio escluso. Lo stesso dicasi per l&#8217;esclusione dei danni consequenziali e indiretti, ecc.Vedi anche RISCHIO, RISCHIO (ASSICURATO), RISCHIO (NON COMPRESO), ecc.</strong> RISK (EXCLUDED)</p>
<p><strong>Risk management</strong><br />
Letteralmente &#8220;gestione dei rischi&#8221; (dell&#8217;azienda). Consiste nella efficiente pianificazione delle risorse aziendali necessarie a proteggere l&#8217;equilibrio economico e finanziario &#8211; come pure la capacità operativa dell&#8217;azienda stessa &#8211; se in presenza di eventi dannosi, onde stabilizzare il costo del rischio sul breve e sul lungo periodo, minimizzando costo ed effetti del rischio sui singoli esercizi. Vedi anche Risk manager.</p>
<p><strong>Il termine inglese è largamente adottato anche in Italia. Il risk management prevede varie fasi o tecniche:- individuazione e analisi dei rischi- trattamento dei rischi stessi..Il trattamento consiste nel controllo e nel finanziamento delle perdite potenziali. Tecniche di controllo delle perdite: eliminazione o riduzione dei rischi. Tecniche di finanziamento delle perdite: trasferimento a terzi (assicurazione) o ritenzione del rischio (autoassicurazione).</strong></p>
<p><strong>Risk manager</strong><br />
Responsabile delle politiche di rischio di un&#8217;azienda. Figura professionale che opera quale dipendente o professionista esterno, in stretto rapporto con l&#8217;alta direzione. Provvede alla definizione delle politiche e strategie di rischio della azienda, alla loro attuazione, al continuo monitoraggio dei risultati e della evoluzione del rischio al fine di ridefinire eventualmente tali politiche e strategie.</p>
<p><strong>Rivalsa</strong><br />
Termine generico che sta ad indicare tanto la surrogazione dell&#8217;assicuratore che ha pagato l&#8217;indennità nei diritti dell&#8217;assicurato verso i terzi responsabili, quanto il regresso dell&#8217;assicuratore solvente verso i coobbligati.</p>
<p><strong>Vedi SURROGAZIONE (DELL&#8217;ASSICURATORE) (Artt. 1916 e 2055 C.c. e L. 990/69 (Art. 18)).</strong> RECOURSE or SUBROGATION</p>
<p><strong>Ruolo nazionale dei periti assicurativi</strong><br />
La legge 17/2/1992, n. 166, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27/2/1992, ha istituito presso il Ministero dell&#8217;Industria, del Commercio e dell&#8217;Artigianato, a cura della Direzione Generale delle Assicurazioni, il &#8220;ruolo nazionale dei Periti Assicurativi&#8221;, cioè un registro nel quale vengono iscritti i periti assicurativi dedicati all&#8217;accertamento e alla stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall&#8217;incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge n. 990/69. Il Ruolo quindi, non riguarda tutti i periti assicurativi, ma solo quelli addetti all&#8217;esame dei danni di veicoli e natanti soggetti all&#8217;assicurazione obbligatoria. La legge dispone che, a partire da un anno della sua entrata in vigore (termine poi prorogato al 31/12/1995) l&#8217;attività di Perito assicurativo (nel senso suddetto) potrà essere esercitata solo da chi sia iscritto nel ruolo, e definisce modalità e termini di tale iscrizione.</p>
<p><strong>Ruolo nazionale dei periti assicurativi (iscrizione)</strong><br />
Oltre ai requisiti generici (cittadinanza, godimento dei diritti civili, esenzione da condanne penali) devono essere posseduti per l&#8217;iscrizione, i seguenti specifici requisiti:</p>
<p>- diploma di scuola media secondaria oppure laurea (l&#8217;elenco dei diplomi ad indirizzo tecnico riportato all&#8217;articolo 5 del D.M. 9/9/92, n. 562 pubblicato sulla G.U. del 10/2/93 è stato superato dall&#8217;art. 2 comma d del D.M. pubblicato sulla G.U. del 27/12/94 n. 102 4a serie speciale);<br />
- superamento di una prova di idoneità.<br />
Dalla prova di idoneità sono esentati coloro che sono forniti di diploma di Perito Industriale in area meccanica o di laurea in ingegneria, purchè risultino iscritti da almeno 3 anni nei relativi Albi professionali ed abbiano esercitato per lo stesso periodo attività nello specifico settore professionale.<br />
In via transitoria sono esentati sia dalla prova di idoneità che dal requisito del titolo di studio coloro che alla data del 28/6/95 avevano già esercitato per almeno 5 anni senza soluzione di continuità l&#8217;attività di perito assicurativo.<br />
Sempre in via transitoria possono sostenere la prova di idoneità, senza essere in possesso del titolo di studio richiesto coloro che alla stessa data del 28/6/95 avevano già esercitato continuativamente l&#8217;attività di perito assicurativo per almento due anni.</p>
<p><strong>Non possono esercitare l&#8217;attività di Perito assicurativo gli Enti pubblici e le imprese di assicurazione. Queste ultime possono effettuare direttamente (cioè attraverso loro dipendenti) l&#8217;accertamento e la stima dei danni alle cose, ma non esercitare professionalmente l&#8217;attività di perito.Nel ruolo nazionale non possono essere iscritti (e quindi non possono esercitare l&#8217;attività) gli agenti e i mediatori di assicurazione, i riparatori di veicoli o di natanti nonchè coloro che abbiano un qualsiasi rapporto di lavoro dipendente: la legge, infatti, vuole che l&#8217;attività di Perito sia un&#8217;attività professionale.Il sorgere di una condizione di incompatibilità dopo l&#8217;avvenuta iscrizione al ruolo comporta la cancellazione dal ruolo medesimo. Altre cause di cancellazione sono elencate all&#8217;art. 6 della L. 17/2/92, n. 166, alla cui lettura si rinvia.</strong><br />
<strong>(L. 166/92, D.M. 562/92, D.L. 48/93, D.L. 542/93, D.L. 78/96).</strong></p>
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