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Vedi ASSOCIAZIONE ITALIANA BROKERS DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE
A.N.I.A.
Vedi ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI
Accidentalità
Concetto tipico (degli assicuratori Italiani) per le assicurazioni rientranti nella R.C. Generale, per cui non sono accidentali (e sono quindi esclusi dall'assicurazione) quei comportamenti formalmente colposi ma ripetitivi e, come tali, forieri di un risultato altamente prevedibile. Trattasi di un concetto da chiarire con un esempio. Un imbianchino inizia a dipingere una parete e qualche goccia di colore sporca il pavimento. Sin qui siamo nell'accidentalità. Ma se l'imbianchino continua a lavorare senza preoccuparsi di coprire il pavimento (con cartoni, vecchi giornali, ecc.), l'ulteriore sgocciolamento non può più essere considerato accidentale. FORTUITY (THE CONCEPT "SUDDEN AND ACCIDENTAL") An event giving rise to a claim under the policy to indicate that an event must arise fortuitously so far as the insured is concerned.
Acconto (sulla liquidazione definitiva del danno)
e' la somma concessa, mediante ordinanza e ad istanza di parte, dal Giudice istruttore civile o dal Magistrato inquirente in sede penale, al danneggiato, nei limiti dei 4/5 dell'ammontare presumibile del danno di responsabilità civile, ove sussistano lo stato di bisogno del danneggiato stesso e l'accertamento (sia pure sommario) di gravi elementi di colpa a carico del responsabile. Questo acconto viene impropriamente chiamato "provvisionale", stante l'analogia con l'omonimo istituto, applicabile pero' solo in sede penale e mediante sentenza di condanna. "ON ACCOUNT" SETTLEMENT
Accordo
e' uno dei requisiti essenziali del contratto. Esiste quando alla proposta di una parte contrattuale, nel termine stabilito dal proponente, o in quello ordinariamente necessario, secondo la natura degli affari e gli usi, segue l'accettazione dell'altra parte contrattuale. (Artt. 1325 e 1326 C.c.) CONTRACTUAL ACCEPTANCE OF AN OFFER
Accordo (delle parti)
Vedi CAUSA (DEL CONTRATTO). BILATERAL AGREEMENT
Affidamento (C)
Rilasciare una polizza cauzionale o una copertura credito significa assumere un rischio sulla capacita' di adempiere o sulla solvibilità di un determinato soggetto. Il rilascio di questo tipo di copertura presuppone il preventivo affidamento della clientela. L'Assicuratore esplica in tal caso una serie di valutazioni tipiche del sistema bancario, sulla capacità tecnica, patrimoniale e finanziaria del richiedente ed assume impegni, in relazione alla validità dello stesso, ad adempiere le obbligazioni assunte e ad assicurare il soddisfacimento dell'azione di rivalsa.Vedi anche CAUZIONE (TIPOLOGIE DI RISCHIO) e CREDITO (LIMITE DEL), (TIPOLOGIE DI RISCHIO). FIDUCIARY BOND
Agente di assicurazione
Secondo la definizione fornita dall'art. 2 dell'Accordo Nazionale Imprese-Agenti di Assicurazione, "e' agente di assicurazione colui che, iscritto all'Albo Nazionale degli Agenti di Assicurazione, mettendo a disposizione del pubblico la propria competenza tecnica, svolge stabilmente in forma professionale ed autonoma l'incarico di provvedere, a proprio rischio e spese, con compenso in tutto o in parte a provvigioni, alla gestione ed allo sviluppo degli affari di una agenzia". Tale definizione, frutto di faticosi compromessi, specifica gli aspetti tipici dell'attivita' di agente di assicurazione, ovvero evidenzia: - il requisito legale dell'iscrizione all'Albo nazionale degli agenti di assicurazione (vedi); - lo svolgimento professionale di tale attivita', esclusa quindi la marginalita', l'occasionalita' e l'accessorieta'; - il rischio di impresa, il rischio cioe' di coprire con i ricavi le spese gestionali o la remunerazione del proprio lavoro; - la gestione e l'incremento degli affari assicurativi dell'agenzia.
(L. 48/79 (art. 6).)
Agenzia di Assicurazione
Prende vita in senso proprio attraverso il contratto di agenzia di assicurazione (vedi); ma, per comune accezione, e' agenzia di assicurazione la struttura periferica di un'impresa di assicurazione funzionalmente organizzata a gestire ed acquisire affari assicurativi. La generica identificazione dell'agenzia di assicurazione con la struttura periferica di un'impresa di assicurazione ha esteso impropriamente l'uso di tale terminologia. Vanno effettuate, pertanto, le seguenti distinzioni: - si ha agenzia di assicurazione "in appalto" o "in gestione libera", quando la relativa gestione e' contrattualmente affidata ad uno o piu' agenti di assicurazione. - si ha agenzia di assicurazione "in economia" o "in gestione diretta", quando vi e' preposto personale subordinato dell'impresa di assicurazione. L'Agenzia in gestione diretta o in economia e' detta anche Gerenza (vedi). Vedi anche AGENTE DI ASSICURAZIONE. INSURANCE AGENCY
Aggravamento (del rischio) -- Art. 1898 del Codice Civile
Modificazione intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto di assicurazione dovuta a cause sopravvenute e imprevedibili, tale da incidere in via stabile e durevole sulla gravita' ed intensita' del rischio. L'assicurato ha l'obbligo di darne immediata comunicazione all'assicuratore e di corrispondere il maggior premio che gli viene richiesto dal momento in cui l'aggravamento si e' verificato. L'assicuratore, tuttavia, ha la facolta' di recedere immediatamente dall'assicurazione se l'aggravamento e' tale che non avesse consentito l'assicurazione, mentre ne ha la facolta' dopo 15 giorni se la nuova situazione avesse comportato un maggior premio. Se non si trattasse di circostanze sopravvenute dopo la stipulazione del contratto il rischio sarebbe stato diverso sin dall'origine. Vedi anche Dichiarazioni inesatte o reticenti FACTOR WHICH AGGRAVATES A RISK or RISK AGGRAVATING FACTOR
Albo broker (iscrizione)
L'iscrizione all'Albo presuppone il possesso di determinati requisiti tra cui in particolare l'idoneita' morale (assenza di condanne per determinati delitti) e l'idoneita' tecnica, accertata attraverso un esame di stato o la sussistenza di precisi titoli equipollenti (svolgimento, per un certo periodo, di determinate incombenze presso imprese assicuratrici, agenzie o societa' di brokeraggio). Nel caso di societa', sono previsti requisiti specifici per le stesse, mentre i requisiti predetti debbono sussistere in relazione ai legali rappresentanti ed ai responsabili delle sedi secondarie.
(L. 792/84 (artt. 4 e 5)). INSURANCE BROKER (REGISTRATION)
Albo broker -- Legge 792 del 1984
E' istituito presso l'ISVAP. E' diviso in due sezioni: la prima per l'iscrizione delle persone fisiche, la seconda per l'iscrizione delle societa'. Tanto in una sezione, quanto nell'altra, vengono tenuti distinti i soggetti che esercitano il brokeraggio assicurativo da quelli che esercitano il brokeraggio riassicurativo o entrambi. Il brokeraggio, ossia la mediazione assicurativa e/o riassicurativa, può essere esercitato solo da chi abbia ottenuto l'iscrizione all'Albo.
(L. 792/84 (artt. 2 e 3)). INSURANCE BROKER REGISTER
Albo Nazionale degli Agenti di Assicurazione
La legge 7 febbraio 1979, n. 48 ha istituito presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, l'Albo nazionale degli agenti di assicurazione, stabilendo che l'attivita' di tali intermediari non può essere esercitata senza la loro preventiva iscrizione. Per l'iscrizione all'Albo occorre essere in possesso di alcuni requisiti soggettivi (cittadinanza, godimento dei diritti civili, assenza in ambiti definiti di condanne penali) ed aver superato una prova scritta ed orale di idoneità. Quest'ultima può essere surrogata dal possesso di un titolo equipollente fra quelli identificati dalla legge, come ad esempio l'aver svolto per almeno due anni continuativi attività di dirigente alle dipendenze di un'impresa di assicurazione o per almeno tre anni continuativi attività di assunzione, produzione o trattazione di affari assicurativi alle dipendenze di un'impresa o di un'agenzia di assicurazione. L'Albo è suddiviso in due sezioni: - alla prima sono iscritti gli agenti di assicurazione in attività, ovvero coloro ai quali siano stati conferiti da impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione uno o più incarichi agenziali, ovvero siano legali rappresentanti di società titolari di incarico agenziale o da queste ultime delegati allo svolgimento dell'attività connessa con tale incarico; - alla seconda sono iscritti coloro che non hanno incarico agenziale o siano cessati da precedente incarico, esclusi fra questi ultimi i cessati per avvenuta cancellazione dall'Albo. La legge aveva istituito presso il Ministero dell'Industria una Commissione nazionale e, perifericamente, presso ogni Camera di Commercio, una Commissione provinciale con funzioni di conservatoria, di controllo e di disciplina degli iscritti all'Albo. Entrambe sono state disciolte per effetto del D.Lgs 373/98 (Razionalizzazione delle norme concernenti l'ISVAP). La commissione nazionale era altresì organo consultivo del Ministero dell'Industria per tutte le questioni concernenti la tenuta dell'Albo. La tenuta dell'Albo è ora affidata all'ISVAP (vedi). NATIONAL REGISTER OF INSURANCE AGENTS
Alea
Incertezza, casualità. L'assicurazione è un tipico contratto aleatorio. FORTUITY
All risks
Termine di origine inglese che significa, letteralmente, tutti i rischi. Lo si adotta generalmente per indicare polizze che contemplano tutti i rischi ai quali la specifica attività è sottoposta. Normalmente si stabilisce che "sono compresi tutti gli eventi salvo quelli esplicitamente esclusi". (ad es. all risks costruttori, gioiellieri, ecc.). ALL RISKS
Altre assicurazioni -- Art. 1910 del Codice Civile
Il contraente e l'assicurato sono tenuti a dichiarare l'esistenza di altre assicurazioni per gli stessi rischi per i quali viene stipulato il contratto, come pure la loro successiva stipulazione, cosicchè ogni assicuratore possa essere messo a conoscenza di tutte le assicurazioni esistenti per tali rischi. L'omissione dolosa della dichiarazione comporta la perdita del diritto all'indennità pattuita. La norma ha il duplice scopo di evitare comportamenti speculativi e di evitare esposizioni che saturino eventuali trattati di riassicurazione. Vedi anche Assicurazione presso diversi assicuratori e Coassicurazione (indiretta). FURTHER INSURANCES
Annullabilità e risoluzione (contratti in violazione legge)
Le polizze non gestite a norma di legge sono annullabili; quelle assunte da imprese operanti in violazione di legge o del divieto di assumere nuovi affari sono risolute su semplice denuncia del contraente.
(L. 295/78 (art.71) e L. 742/86 (art. 67), R.D. 63/25 (art. 129), D.P.R. 449/59 (art. 75).) NULL AND VOID DECLARATION (OF ILLEGAL CONTRACTS)
Anticipata risoluzione (del contratto assicurativo)
può avvenire consensualmente oppure ad iniziativa di una delle parti: dell'assicurato (che comunica all'assicuratore la cessazione del rischio -- Art. 1896 C.C.), dell'assicuratore che si avvale di norme di legge (sulle dichiarazioni inesatte o reticenti Artt. 1892 e 1893 del C.C. oppure sull'aggravamento di rischio Art. 1898 o sulla diminuzione di questo Art. 1897 del C.C.) o della clausola di recesso dopo ogni denuncia di sinistro. Vedi anche Cessazione del rischio, Dichiarazioni precontrattuali, Aggravamento del rischio, Diminuzione del rischio. EARLY CANCELLATION (OF THE INSURANCE CONTRACT)
Antieconomicità
Con questo termine ci si riferisce a quella situazione per cui, essendo la spesa per riparare un bene danneggiato superiore al valore del medesimo all'atto del danno, altro non resta da fare che rinunciare alla riparazione e sostituire tale bene con altro uguale o analogo.In detta situazione, viene corrisposto all'avente diritto il valore del bene ante sinistro. Il relativo principio giuridico è contenuto nell'art. 2058 del C.c., che autorizza il giudice a disporre che il risarcimento avvenga "per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore".L'impresa non può che liquidare il danno tenendo conto dell'economicità delle riparazioni e quindi in funzione della rivalutazione che il bene subisce, ma non può pagare più del valore del bene stesso al momento del sinistro, in quanto si realizzerebbe un illecito arricchimento. UNECONOMICITY or CONSTRUCTIVE TOTAL LOSS
Appendice
Atto contrattuale rilasciato posteriormente all'emissione della polizza a mezzo del quale, su richiesta di una delle parti, si procede alla modifica di uno o più termini originari oppure a semplice precisazione. può anche comportare aumento o diminuzione del premio. Con analogo atto (detto "di regolazione") si procede al calcolo del premio dovuto dall'assicurato per i contratti che prevedono un premio provvisorio assoggettabile a conguaglio. ENDORSEMENT or ADDENDUM
Aquiliana
La responsabilità extracontrattuale (definita in epoca classica mediante la Lex Aquilia) derivante dalla violazione, dolosa o colposa, di un diritto assoluto (alla vita, all'integrità fisica, alla proprietà, ecc.). Attualmente si basa su di una regola generale (che impone al danneggiato di provare la responsabilità del danneggiante) e su di una serie di eccezioni, che presumono la responsabilità di determinati soggetti, salva la loro facoltà di fornire la prova liberatoria (inversione dell'onere della prova).
(Art. 2043 ss. C.c.) AQUILIAN LIABILITY
Arbitrato
Mediante la clausola compromissoria o di arbitrato, le parti di un contratto si impegnano a deferire ad uno o più arbitri la soluzione di determinate controversie, nell'intento di sottrarre le stesse alla cognizione dell'autorità giudiziaria, per rendere tale soluzione più spedita e sollecita. Di norma, si ricorre all'arbitrato per risolvere problemi di quantificazione del danno o comunque di carattere tecnico, mentre l'interpretazione del contratto (o di singole clausole) è competenza dell'Autorità Giudiziaria. ARBITRATION
Assicurato
è il soggetto che, nelle assicurazioni di Responsabilità Civile (o al patrimonio), viene sollevato, in termini economici e nei limiti convenuti, dalle conseguenze dannose di un sinistro. può coincidere con il contraente del contratto di assicurazione oppure no, ma deve comunque avere interesse all'assicurazione.
(Artt. 1882, 1891, 1894, 1919 e 1920 C.c.) ASSURED
Assicuratore
Vedi Impresa (di assicurazione). Nel linguaggio comune questo termine indica impropriamente anche Agenti di Assicurazione, Subagenti, Produttore e Broker di Assicurazioni o Riassicurazione. INSURER
Assicurazione (contratto di) -- Art. 1882 del Codice Civile
è il contratto mediante il quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro; ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. Tanto nel codice civile quanto nelle leggi speciali (D.P.R. 449/59, L. 295/78 e L. 742/86) il legislatore suddivide le assicurazioni in due grandi categorie: contro i danni e sulla vita. CONTRACT OF INSURANCE
Assicurazione (definizione)
Attività economica in base alla quale l'assicuratore, applicando determinati principi tecnici (matematico-statistici e giuridici), raccoglie dagli assicurati, attraverso i premi, un complesso di mezzi finanziari che, opportunamente gestiti, gli consentono di fronteggiare gli impegni assunti con gli assicurati medesimi. Il termine "assicurazione" deriva da assecurare: "ad" più "securus", nel senso di "rendere certo". INSURANCE (DEFINITION)
Assicurazione (della responsabilità civile) -- Art. 1917 C.C.
è l'assicurazione del patrimonio dell'assicurato contro il rischio della sua diminuzione per effetto della richiesta di risarcimento del terzo danneggiato dal fatto dell'assicurato medesimo. Infatti, l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi debba pagare al terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto, per un fatto accaduto durante la validità dell'assicurazione, e ciò entro il limite del massimale. Trattasi di un'assicurazione contro i Danni e, precisamente, contro il danno dell'accennata diminuzione patrimoniale. Viene comunemente detta assicurazione R.C. e riguarda vari ambiti: R.C. auto e natanti, R.C. generale, R.C. prodotti, R.C. inquinamento, R.C. Professionali, ecc. Vedi anche R.C. (varie). THIRD PARTY LIABILITY INSURANCE
Assicurazione (di secondo rischio o degli eccessi)
E' la copertura assicurativa che viene prestata in eccedenza a quella di primo rischio; essa opera infatti a partire dal limite previsto per l'assicurazione di primo rischio e termina al limite stabilito in polizza per tale copertura. EXCESS INSURANCE
Assicurazione (durata)
Vedi Durata (dell'assicurazione). PERIOD OF INSURANCE
Assicurazione (presso diversi assicuratori) -- Art. 1910 del Codice Civile
Quando il medesimo rischio viene assicurato presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso a ciascun assicuratore di tutte le altre assicurazioni. Pena, in caso di omissione dolosa dell'avviso, la perdita dell'indennità su tutti i contratti. Anche dell'avvenuto sinistro bisogna dare avviso a tutti gli assicuratori, ad ognuno dei quali l'assicurato può chiedere l'indennità come da contratto, purchè le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. DOUBLE INSURANCE
Assicurazione (rami danni)
Si configura quando l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, dal danno ad esso prodotto da un sinistro. GENERAL NON LIFE BRANCHES INSURANCE
Assicurazione parziale -- Art. 1907 del Codice Civile
Vedi Sottoassicurazione UNDERINSURANCE
ASSOCIAZIONE ITALIANA BROKERS DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE
Definita anche A.I.B.A. Organismo costituito tra intermediari di assicurazione iscritti al relativo Albo professionale in forma individuale o societaria.
Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici
Definita anche A.N.I.A. Associazione di categoria cui aderiscono imprese italiane e estere operanti in Italia, quali soci effettivi o soci corrispondenti. Da essa promanano sia Sezioni Tecniche che Commissioni Consultive (nei vari Rami, legale, tributaria, per i rapporti di intermediazione, contabilità e bilanci, per le relazioni esterne, per i sistemi informativi, ecc.). L'ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici è stata costituita nell'agosto del 1944; ad essa aderisce la maggior parte delle imprese autorizzate dall'ISVAP ad esercitare le assicurazioni e le riassicurazioni e le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione e di riassicurazione estere. L'associazione ha sede a Milano ed un ufficio di rappresentanza a Roma. Scopi dell'Associazione sono quelli di tutelare gli interessi della categoria nei confronti delle autorità pubbliche nazionali ed internazionali; di rappresentare la categoria stessa in organismi, enti, associazioni in cui essa abbia interessi; di condurre le trattative per la definizione dei contratti collettivi di lavoro del settore assicurativo; di provvedere allo studio di problemi tecnici, economici, amministrativi, fiscali, sociali, giuridici e legislativi riguardanti l'industria assicurativa; di fornire in ogni sede assistenza ai soci e di favorire, coordinare, promuovere la loro reciproca collaborazione; di raccogliere ed elaborare dati statistici che possano avere interesse per la categoria; di favorire l'istruzione professionale degli addetti all'attività assicurativa e di diffondere la cultura assicurativa presso l'opinione pubblica. Attualmente (5/99) le imprese associate all'ANIA sono 211, di cui 16 socie corrispondenti, su un totale di 252 imprese operanti sul mercato. Le imprese associate rappresentano oltre il 98% dell'intero mercato nazionale in termini di premi.
ASSUNZIONE DEL RISCHIO
Operazione mediante la quale gli uffici tecnici di un'impresa provvedono a valutare il rischio, determinarne il premio, emettere successivamente il documento contrattuale o autorizzarne l'emissione da parte dell'agenzia. UNDERWRITING
Autoassicurazione
Trattasi di quella parte di rischio che l'assicurato gestisce in proprio, senza alcun ricorso all'assicurazione. SELF INSURANCE
Autorizzazione (all'esercizio dell'attività assicurativa)
Atto amministrativo, sotto forma di decreto del Ministro dell'Industria, emesso, previa istruttoria atta ad accertare l'esistenza delle condizioni di legge, onde rimuovere il divieto generale ad esercitare le assicurazioni.
(L. 295/78 (art. 7 ss.) e L. 742/86 (art. 7 ss.)
Trattasi di autorizzazione "in senso tecnico" che, in presenza delle condizioni di legge, va rilasciata e non può essere negata per scelte politiche o discrezionali.
LICENCE (TO OPERATE AS AN AUTHORIZED INSURER)
Avviso
E' in sostanza un obbligo contrattuale che deve rispettare l'assicurato, notificando all'impresa, nei termini previsti dalle norme, ogni situazione che interessi la validità del contratto, primo fra tutti l'avviso di un sinistro. Il termine di notifica varia a seconda della natura dell'evento ed è sancito dalle condizioni di polizza. ADVICE
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