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A.I.B.A
Vedi ASSOCIAZIONE ITALIANA BROKERS DI ASSICURAZIONE E
RIASSICURAZIONE
A.N.I.A.
Vedi ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI
Accidentalità
Concetto tipico (degli assicuratori Italiani) per le assicurazioni
rientranti nella R.C. Generale, per cui non sono accidentali (e
sono quindi esclusi dall'assicurazione) quei comportamenti
formalmente colposi ma ripetitivi e, come tali, forieri di un
risultato altamente prevedibile. Trattasi di un concetto da
chiarire con un esempio. Un imbianchino inizia a dipingere una
parete e qualche goccia di colore sporca il pavimento. Sin qui
siamo nell'accidentalità. Ma se l'imbianchino continua a
lavorare senza preoccuparsi di coprire il pavimento (con cartoni,
vecchi giornali, ecc.), l'ulteriore sgocciolamento non può
più essere considerato accidentale. FORTUITY (THE CONCEPT
"SUDDEN AND ACCIDENTAL") An event giving rise to a claim under the
policy to indicate that an event must arise fortuitously so far as
the insured is concerned.
Acconto (sulla liquidazione definitiva del
danno)
e' la somma concessa, mediante ordinanza e ad istanza di parte,
dal Giudice istruttore civile o dal Magistrato inquirente in sede
penale, al danneggiato, nei limiti dei 4/5 dell'ammontare
presumibile del danno di responsabilità civile, ove
sussistano lo stato di bisogno del danneggiato stesso e
l'accertamento (sia pure sommario) di gravi elementi di colpa a
carico del responsabile. Questo acconto viene impropriamente
chiamato "provvisionale", stante l'analogia con l'omonimo istituto,
applicabile pero' solo in sede penale e mediante sentenza di
condanna. "ON ACCOUNT" SETTLEMENT
Accordo
e' uno dei requisiti essenziali del contratto. Esiste quando alla
proposta di una parte contrattuale, nel termine stabilito dal
proponente, o in quello ordinariamente necessario, secondo la
natura degli affari e gli usi, segue l'accettazione dell'altra
parte contrattuale. (Artt. 1325 e 1326 C.c.) CONTRACTUAL ACCEPTANCE
OF AN OFFER
Accordo (delle parti)
Vedi CAUSA (DEL CONTRATTO). BILATERAL AGREEMENT
Affidamento (C)
Rilasciare una polizza cauzionale o una copertura credito
significa assumere un rischio sulla capacita' di adempiere o sulla
solvibilità di un determinato soggetto. Il rilascio di
questo tipo di copertura presuppone il preventivo affidamento della
clientela. L'Assicuratore esplica in tal caso una serie di
valutazioni tipiche del sistema bancario, sulla capacità
tecnica, patrimoniale e finanziaria del richiedente ed assume
impegni, in relazione alla validità dello stesso, ad
adempiere le obbligazioni assunte e ad assicurare il
soddisfacimento dell'azione di rivalsa.Vedi anche CAUZIONE
(TIPOLOGIE DI RISCHIO) e CREDITO (LIMITE DEL), (TIPOLOGIE DI
RISCHIO). FIDUCIARY BOND
Agente di assicurazione
Secondo la definizione fornita dall'art. 2 dell'Accordo Nazionale
Imprese-Agenti di Assicurazione, "e' agente di assicurazione colui
che, iscritto all'Albo Nazionale degli Agenti di Assicurazione,
mettendo a disposizione del pubblico la propria competenza tecnica,
svolge stabilmente in forma professionale ed autonoma l'incarico di
provvedere, a proprio rischio e spese, con compenso in tutto o in
parte a provvigioni, alla gestione ed allo sviluppo degli affari di
una agenzia". Tale definizione, frutto di faticosi compromessi,
specifica gli aspetti tipici dell'attivita' di agente di
assicurazione, ovvero evidenzia: - il requisito legale
dell'iscrizione all'Albo nazionale degli agenti di assicurazione
(vedi); - lo svolgimento professionale di tale attivita', esclusa
quindi la marginalita', l'occasionalita' e l'accessorieta'; - il
rischio di impresa, il rischio cioe' di coprire con i ricavi le
spese gestionali o la remunerazione del proprio lavoro; - la
gestione e l'incremento degli affari assicurativi
dell'agenzia.
(L. 48/79 (art. 6).)
Agenzia di Assicurazione
Prende vita in senso proprio attraverso il contratto di agenzia di
assicurazione (vedi); ma, per comune accezione, e' agenzia di
assicurazione la struttura periferica di un'impresa di
assicurazione funzionalmente organizzata a gestire ed acquisire
affari assicurativi. La generica identificazione dell'agenzia di
assicurazione con la struttura periferica di un'impresa di
assicurazione ha esteso impropriamente l'uso di tale terminologia.
Vanno effettuate, pertanto, le seguenti distinzioni: - si ha
agenzia di assicurazione "in appalto" o "in gestione libera",
quando la relativa gestione e' contrattualmente affidata ad uno o
piu' agenti di assicurazione. - si ha agenzia di assicurazione "in
economia" o "in gestione diretta", quando vi e' preposto personale
subordinato dell'impresa di assicurazione. L'Agenzia in gestione
diretta o in economia e' detta anche Gerenza (vedi). Vedi anche
AGENTE DI ASSICURAZIONE. INSURANCE AGENCY
Aggravamento (del rischio) -- Art. 1898 del Codice
Civile
Modificazione intervenuta successivamente alla stipulazione del
contratto di assicurazione dovuta a cause sopravvenute e
imprevedibili, tale da incidere in via stabile e durevole sulla
gravita' ed intensita' del rischio. L'assicurato ha l'obbligo di
darne immediata comunicazione all'assicuratore e di corrispondere
il maggior premio che gli viene richiesto dal momento in cui
l'aggravamento si e' verificato. L'assicuratore, tuttavia, ha la
facolta' di recedere immediatamente dall'assicurazione se
l'aggravamento e' tale che non avesse consentito l'assicurazione,
mentre ne ha la facolta' dopo 15 giorni se la nuova situazione
avesse comportato un maggior premio. Se non si trattasse di
circostanze sopravvenute dopo la stipulazione del contratto il
rischio sarebbe stato diverso sin dall'origine. Vedi anche
Dichiarazioni inesatte o reticenti FACTOR WHICH AGGRAVATES A RISK
or RISK AGGRAVATING FACTOR
Albo broker (iscrizione)
L'iscrizione all'Albo presuppone il possesso di determinati
requisiti tra cui in particolare l'idoneita' morale (assenza di
condanne per determinati delitti) e l'idoneita' tecnica, accertata
attraverso un esame di stato o la sussistenza di precisi titoli
equipollenti (svolgimento, per un certo periodo, di determinate
incombenze presso imprese assicuratrici, agenzie o societa' di
brokeraggio). Nel caso di societa', sono previsti requisiti
specifici per le stesse, mentre i requisiti predetti debbono
sussistere in relazione ai legali rappresentanti ed ai responsabili
delle sedi secondarie.
(L. 792/84 (artt. 4 e 5)). INSURANCE BROKER
(REGISTRATION)
Albo broker -- Legge 792 del 1984
E' istituito presso l'ISVAP. E' diviso in due sezioni: la prima
per l'iscrizione delle persone fisiche, la seconda per l'iscrizione
delle societa'. Tanto in una sezione, quanto nell'altra, vengono
tenuti distinti i soggetti che esercitano il brokeraggio
assicurativo da quelli che esercitano il brokeraggio riassicurativo
o entrambi. Il brokeraggio, ossia la mediazione assicurativa e/o
riassicurativa, può essere esercitato solo da chi abbia
ottenuto l'iscrizione all'Albo.
(L. 792/84 (artt. 2 e 3)). INSURANCE BROKER
REGISTER
Albo Nazionale degli Agenti di
Assicurazione
La legge 7 febbraio 1979, n. 48 ha istituito presso il Ministero
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, l'Albo nazionale
degli agenti di assicurazione, stabilendo che l'attivita' di tali
intermediari non può essere esercitata senza la loro
preventiva iscrizione. Per l'iscrizione all'Albo occorre essere in
possesso di alcuni requisiti soggettivi (cittadinanza, godimento
dei diritti civili, assenza in ambiti definiti di condanne penali)
ed aver superato una prova scritta ed orale di idoneità.
Quest'ultima può essere surrogata dal possesso di un titolo
equipollente fra quelli identificati dalla legge, come ad esempio
l'aver svolto per almeno due anni continuativi attività di
dirigente alle dipendenze di un'impresa di assicurazione o per
almeno tre anni continuativi attività di assunzione,
produzione o trattazione di affari assicurativi alle dipendenze di
un'impresa o di un'agenzia di assicurazione. L'Albo è
suddiviso in due sezioni: - alla prima sono iscritti gli agenti di
assicurazione in attività, ovvero coloro ai quali siano
stati conferiti da impresa autorizzata all'esercizio
dell'assicurazione uno o più incarichi agenziali, ovvero
siano legali rappresentanti di società titolari di incarico
agenziale o da queste ultime delegati allo svolgimento
dell'attività connessa con tale incarico; - alla seconda
sono iscritti coloro che non hanno incarico agenziale o siano
cessati da precedente incarico, esclusi fra questi ultimi i cessati
per avvenuta cancellazione dall'Albo. La legge aveva istituito
presso il Ministero dell'Industria una Commissione nazionale e,
perifericamente, presso ogni Camera di Commercio, una Commissione
provinciale con funzioni di conservatoria, di controllo e di
disciplina degli iscritti all'Albo. Entrambe sono state disciolte
per effetto del D.Lgs 373/98 (Razionalizzazione delle norme
concernenti l'ISVAP). La commissione nazionale era altresì
organo consultivo del Ministero dell'Industria per tutte le
questioni concernenti la tenuta dell'Albo. La tenuta dell'Albo
è ora affidata all'ISVAP (vedi). NATIONAL REGISTER OF
INSURANCE AGENTS
Alea
Incertezza, casualità. L'assicurazione è un tipico
contratto aleatorio. FORTUITY
All risks
Termine di origine inglese che significa, letteralmente, tutti i
rischi. Lo si adotta generalmente per indicare polizze che
contemplano tutti i rischi ai quali la specifica attività
è sottoposta. Normalmente si stabilisce che "sono compresi
tutti gli eventi salvo quelli esplicitamente esclusi". (ad es. all
risks costruttori, gioiellieri, ecc.). ALL RISKS
Altre assicurazioni -- Art. 1910 del Codice
Civile
Il contraente e l'assicurato sono tenuti a dichiarare l'esistenza
di altre assicurazioni per gli stessi rischi per i quali viene
stipulato il contratto, come pure la loro successiva stipulazione,
cosicchè ogni assicuratore possa essere messo a conoscenza
di tutte le assicurazioni esistenti per tali rischi. L'omissione
dolosa della dichiarazione comporta la perdita del diritto
all'indennità pattuita. La norma ha il duplice scopo di
evitare comportamenti speculativi e di evitare esposizioni che
saturino eventuali trattati di riassicurazione. Vedi anche
Assicurazione presso diversi assicuratori e Coassicurazione
(indiretta). FURTHER INSURANCES
Annullabilità e risoluzione (contratti in
violazione legge)
Le polizze non gestite a norma di legge sono annullabili; quelle
assunte da imprese operanti in violazione di legge o del divieto di
assumere nuovi affari sono risolute su semplice denuncia del
contraente.
(L. 295/78 (art.71) e L. 742/86 (art. 67), R.D. 63/25
(art. 129), D.P.R. 449/59 (art. 75).) NULL AND VOID
DECLARATION (OF ILLEGAL CONTRACTS)
Anticipata risoluzione (del contratto
assicurativo)
può avvenire consensualmente oppure ad iniziativa di una
delle parti: dell'assicurato (che comunica all'assicuratore la
cessazione del rischio -- Art. 1896 C.C.), dell'assicuratore che si
avvale di norme di legge (sulle dichiarazioni inesatte o reticenti
Artt. 1892 e 1893 del C.C. oppure sull'aggravamento di rischio Art.
1898 o sulla diminuzione di questo Art. 1897 del C.C.) o della
clausola di recesso dopo ogni denuncia di sinistro. Vedi anche
Cessazione del rischio, Dichiarazioni precontrattuali, Aggravamento
del rischio, Diminuzione del rischio. EARLY CANCELLATION (OF THE
INSURANCE CONTRACT)
Antieconomicità
Con questo termine ci si riferisce a quella situazione per cui,
essendo la spesa per riparare un bene danneggiato superiore al
valore del medesimo all'atto del danno, altro non resta da fare che
rinunciare alla riparazione e sostituire tale bene con altro uguale
o analogo.In detta situazione, viene corrisposto all'avente diritto
il valore del bene ante sinistro. Il relativo principio giuridico
è contenuto nell'art. 2058 del C.c., che autorizza il
giudice a disporre che il risarcimento avvenga "per equivalente, se
la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa
per il debitore".L'impresa non può che liquidare il danno
tenendo conto dell'economicità delle riparazioni e quindi in
funzione della rivalutazione che il bene subisce, ma non può
pagare più del valore del bene stesso al momento del
sinistro, in quanto si realizzerebbe un illecito arricchimento.
UNECONOMICITY or CONSTRUCTIVE TOTAL LOSS
Appendice
Atto contrattuale rilasciato posteriormente all'emissione della
polizza a mezzo del quale, su richiesta di una delle parti, si
procede alla modifica di uno o più termini originari oppure
a semplice precisazione. può anche comportare aumento o
diminuzione del premio. Con analogo atto (detto "di regolazione")
si procede al calcolo del premio dovuto dall'assicurato per i
contratti che prevedono un premio provvisorio assoggettabile a
conguaglio. ENDORSEMENT or ADDENDUM
Aquiliana
La responsabilità extracontrattuale (definita in epoca
classica mediante la Lex Aquilia) derivante dalla violazione,
dolosa o colposa, di un diritto assoluto (alla vita,
all'integrità fisica, alla proprietà, ecc.).
Attualmente si basa su di una regola generale (che impone al
danneggiato di provare la responsabilità del danneggiante) e
su di una serie di eccezioni, che presumono la
responsabilità di determinati soggetti, salva la loro
facoltà di fornire la prova liberatoria (inversione
dell'onere della prova).
(Art. 2043 ss. C.c.) AQUILIAN LIABILITY
Arbitrato
Mediante la clausola compromissoria o di arbitrato, le parti di un
contratto si impegnano a deferire ad uno o più arbitri la
soluzione di determinate controversie, nell'intento di sottrarre le
stesse alla cognizione dell'autorità giudiziaria, per
rendere tale soluzione più spedita e sollecita. Di norma, si
ricorre all'arbitrato per risolvere problemi di quantificazione del
danno o comunque di carattere tecnico, mentre l'interpretazione del
contratto (o di singole clausole) è competenza
dell'Autorità Giudiziaria. ARBITRATION
Assicurato
è il soggetto che, nelle assicurazioni di
Responsabilità Civile (o al patrimonio), viene sollevato, in
termini economici e nei limiti convenuti, dalle conseguenze dannose
di un sinistro. può coincidere con il contraente del
contratto di assicurazione oppure no, ma deve comunque avere
interesse all'assicurazione.
(Artt. 1882, 1891, 1894, 1919 e 1920 C.c.)
ASSURED
Assicuratore
Vedi Impresa (di assicurazione). Nel linguaggio comune questo
termine indica impropriamente anche Agenti di Assicurazione,
Subagenti, Produttore e Broker di Assicurazioni o Riassicurazione.
INSURER
Assicurazione (contratto di) -- Art. 1882 del Codice
Civile
è il contratto mediante il quale l'assicuratore, verso
pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i
limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro; ovvero
a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento
attinente alla vita umana. Tanto nel codice civile quanto nelle
leggi speciali (D.P.R. 449/59, L. 295/78 e L. 742/86) il
legislatore suddivide le assicurazioni in due grandi categorie:
contro i danni e sulla vita. CONTRACT OF INSURANCE
Assicurazione (definizione)
Attività economica in base alla quale l'assicuratore,
applicando determinati principi tecnici (matematico-statistici e
giuridici), raccoglie dagli assicurati, attraverso i premi, un
complesso di mezzi finanziari che, opportunamente gestiti, gli
consentono di fronteggiare gli impegni assunti con gli assicurati
medesimi. Il termine "assicurazione" deriva da assecurare: "ad"
più "securus", nel senso di "rendere certo". INSURANCE
(DEFINITION)
Assicurazione (della responsabilità civile) --
Art. 1917 C.C.
è l'assicurazione del patrimonio dell'assicurato contro il
rischio della sua diminuzione per effetto della richiesta di
risarcimento del terzo danneggiato dal fatto dell'assicurato
medesimo. Infatti, l'assicuratore è obbligato a tenere
indenne l'assicurato di quanto questi debba pagare al terzo, in
dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto, per
un fatto accaduto durante la validità dell'assicurazione, e
ciò entro il limite del massimale. Trattasi di
un'assicurazione contro i Danni e, precisamente, contro il danno
dell'accennata diminuzione patrimoniale. Viene comunemente detta
assicurazione R.C. e riguarda vari ambiti: R.C. auto e natanti,
R.C. generale, R.C. prodotti, R.C. inquinamento, R.C.
Professionali, ecc. Vedi anche R.C. (varie). THIRD PARTY LIABILITY
INSURANCE
Assicurazione (di secondo rischio o degli
eccessi)
E' la copertura assicurativa che viene prestata in eccedenza a
quella di primo rischio; essa opera infatti a partire dal limite
previsto per l'assicurazione di primo rischio e termina al limite
stabilito in polizza per tale copertura. EXCESS INSURANCE
Assicurazione (durata)
Vedi Durata (dell'assicurazione). PERIOD OF INSURANCE
Assicurazione (presso diversi assicuratori) -- Art.
1910 del Codice Civile
Quando il medesimo rischio viene assicurato presso diversi
assicuratori, l'assicurato deve dare avviso a ciascun assicuratore
di tutte le altre assicurazioni. Pena, in caso di omissione dolosa
dell'avviso, la perdita dell'indennità su tutti i contratti.
Anche dell'avvenuto sinistro bisogna dare avviso a tutti gli
assicuratori, ad ognuno dei quali l'assicurato può chiedere
l'indennità come da contratto, purchè le somme
complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
DOUBLE INSURANCE
Assicurazione (rami danni)
Si configura quando l'assicuratore, verso pagamento di un premio,
si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, dal
danno ad esso prodotto da un sinistro. GENERAL NON LIFE BRANCHES
INSURANCE
Assicurazione parziale -- Art. 1907 del Codice
Civile
Vedi Sottoassicurazione UNDERINSURANCE
ASSOCIAZIONE ITALIANA BROKERS DI ASSICURAZIONE E
RIASSICURAZIONE
Definita anche A.I.B.A. Organismo costituito tra intermediari di
assicurazione iscritti al relativo Albo professionale in forma
individuale o societaria.
Associazione nazionale fra le imprese
assicuratrici
Definita anche A.N.I.A. Associazione di categoria cui aderiscono
imprese italiane e estere operanti in Italia, quali soci effettivi
o soci corrispondenti. Da essa promanano sia Sezioni Tecniche che
Commissioni Consultive (nei vari Rami, legale, tributaria, per i
rapporti di intermediazione, contabilità e bilanci, per le
relazioni esterne, per i sistemi informativi, ecc.). L'ANIA -
Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici è stata
costituita nell'agosto del 1944; ad essa aderisce la maggior parte
delle imprese autorizzate dall'ISVAP ad esercitare le assicurazioni
e le riassicurazioni e le sedi secondarie in Italia di imprese di
assicurazione e di riassicurazione estere. L'associazione ha sede a
Milano ed un ufficio di rappresentanza a Roma. Scopi
dell'Associazione sono quelli di tutelare gli interessi della
categoria nei confronti delle autorità pubbliche nazionali
ed internazionali; di rappresentare la categoria stessa in
organismi, enti, associazioni in cui essa abbia interessi; di
condurre le trattative per la definizione dei contratti collettivi
di lavoro del settore assicurativo; di provvedere allo studio di
problemi tecnici, economici, amministrativi, fiscali, sociali,
giuridici e legislativi riguardanti l'industria assicurativa; di
fornire in ogni sede assistenza ai soci e di favorire, coordinare,
promuovere la loro reciproca collaborazione; di raccogliere ed
elaborare dati statistici che possano avere interesse per la
categoria; di favorire l'istruzione professionale degli addetti
all'attività assicurativa e di diffondere la cultura
assicurativa presso l'opinione pubblica. Attualmente (5/99) le
imprese associate all'ANIA sono 211, di cui 16 socie
corrispondenti, su un totale di 252 imprese operanti sul mercato.
Le imprese associate rappresentano oltre il 98% dell'intero mercato
nazionale in termini di premi.
ASSUNZIONE DEL RISCHIO
Operazione mediante la quale gli uffici tecnici di un'impresa
provvedono a valutare il rischio, determinarne il premio, emettere
successivamente il documento contrattuale o autorizzarne
l'emissione da parte dell'agenzia. UNDERWRITING
Autoassicurazione
Trattasi di quella parte di rischio che l'assicurato gestisce in
proprio, senza alcun ricorso all'assicurazione. SELF INSURANCE
Autorizzazione (all'esercizio dell'attività
assicurativa)
Atto amministrativo, sotto forma di decreto del Ministro
dell'Industria, emesso, previa istruttoria atta ad accertare
l'esistenza delle condizioni di legge, onde rimuovere il divieto
generale ad esercitare le assicurazioni.
(L. 295/78 (art. 7 ss.) e L. 742/86 (art. 7 ss.)
Trattasi di autorizzazione "in senso tecnico" che, in presenza
delle condizioni di legge, va rilasciata e non può essere
negata per scelte politiche o discrezionali. LICENCE (TO
OPERATE AS AN AUTHORIZED INSURER)
Avviso
E' in sostanza un obbligo contrattuale che deve rispettare
l'assicurato, notificando all'impresa, nei termini previsti dalle
norme, ogni situazione che interessi la validità del
contratto, primo fra tutti l'avviso di un sinistro. Il termine di
notifica varia a seconda della natura dell'evento ed è
sancito dalle condizioni di polizza. ADVICE
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