|
|
D.I.C. (Difference In Conditions)
E' una garanzia volta a coprire i rischi che fossero esclusi da
una eventuale altra polizza (magari stipulata precedentemente o da
altro soggetto) esistente sullo stesso rischio. le somme eccedenti
il limite di indennizzo di tale altra polizza (Differenza di Limiti
-- D.I.L.) o per sinistri non coperti da tali altre polizze
perchè escluse o perchè in franchigia e che invece
sono coperti dalla presente polizza (Differenza di Condizioni e di
Franchigie -- D.I.C e D.I.E.).
D.I.E. (Difference In Excess)
E' una garanzia volta a coprire sinistri in franchigia che fossero
esclusi da una eventuale altra polizza (magari stipulata
precedentemente o da altro soggetto) esistente sullo stesso
rischio
D.I.L. (Difference In Limit)
E' una garanzia volta a coprire limiti o massimali di rischio in
eccesso rispetto ad una eventuale altra polizza (magari stipulata
precedentemente o da altro soggetto) esistente sullo stesso
rischio.
Danni consequenziali
Sono tali i danni derivanti non già dall'azione diretta
dell'evento dannoso, ma per le conseguenti interruzioni
attività o danni che ne conseguono (fermo di cantiere).
CONSEQUENTIAL LOSS
Danni indiretti
Sono le conseguenze di un danno materiale che si manifestano
producendo altri effetti dannosi, non direttamente causati
dall'evento, ma da esso derivanti. Si possono suddividere in "danni
materiali" e "danni da interruzione di esercizio". Nel primo caso
si inquadrano i danni ai beni che sono consequenziali all'evento
dannoso, nel secondo caso si stima la perdita economica che deriva
dall'impossibilità a svolgere la normale attività a
seguito dell'evento stesso.
INDIRECT LOSSES
Danni punitivi
Il giudice statunitense, non disponendo di norme penali o
amministrative da applicare per reprimere i casi di colpa
macroscopica dimostranti l'assoluto disinteresse del colpevole per
gli altrui diritti ed interessi, condanna il colpevole medesimo a
pagare al danneggiato (in aggiunta a quanto dovutogli quale
risarcimento nel senso tradizionale del termine) una somma, magari
molto superiore a quella costituente il risarcimento, a titolo di
"punitive damages" in base, non ad una disposizione di legge, ma ad
un principio affermatosi giurisprudenzialmente com'è normale
in un ordinamento di Common Law. Condanne del genere sono molto
frequenti nelle cause relative a danni causati da prodotti
difettosi.
L'assicuratore europeo non è propenso a coprire
i danni punitivi nell'ambito dell'assicurazione R.C. prodotti o
R.C. Professionale, sia per la loro natura surrogatoria di una
sanzione penale o amministrativa, che per l'imprevedibilità
quantitativa che li caraterizza. Ora, rimosso il primo ostacolo,
l'assicurazione - tenuto conto del secondo - è prestata
entro limiti contenuti. PUNITIVE DAMAGES
Danno
In ordine al contratto di assicurazione è la diminuzione
patrimoniale subita dall'assicurato in conseguenza di un sinistro.
Può essere diretto, indiretto o consequenziale (vedi anche
Danni indiretti o Danni consequenziali) a seconda
che sia, o meno, conseguenza diretta del sinistro stesso. In
riferimento ai fatti illeciti è il pregiudizio che deriva
dalla violazione di un diritto assoluto. Può essere
patrimoniale o non patrimoniale, a seconda che incida sul
patrimonio del danneggiato oppure sulla sua sfera psicofisica e si
concretizzi, quindi, in dolore, sofferenze, ansie ecc.
Vedi anche AQUILIANA (RESPONSABILITA') e
SINISTRO.
(Artt. 1882, 2043, 2056 e 2059 C.c..) LOSS or DAMAGE
DANNO (ALLA VITA DI RELAZIONE)
Consiste nella possibilità - o anche nella
difficoltà - per chi abbia subito menomazioni fisiche di
reinserirsi nei rapporti sociali, o anche di mantenerli a un
livello normale, sì da annullare o diminuire, secondo i
casi, le possibilità di collocamento e di sistemazione del
danneggiato. Trattasi quindi di danno da tenere distinto da quello
alla capacità lavorativa e da risarcire separatamente da
questo.
La definizione riprende quella data dalla S.C. (Sess.
III) con la sentenza n. 5544 del 23/10/79.
Danno (non patrimoniale) o danno morale
Riguarda, non il patrimonio, ma la sfera psichica, incidendo sulla
stessa con dolori, ansie e paure per un fatto interessante la
propria persona (es. lesioni personali riportate) o la persona
altrui (es. morte di un congiunto), ma in presenza - in questo
secondo caso - di particolari vincoli affettivi. Secondo il diritto
Italiano è risarcito solo quando il fatto contiene gli
estremi di un reato.
Viene detto anche danno morale o "pretium
doloris".
(Artt. 2059 C.c. e 185 C.p.) PSYCHOLOGICAL DAMAGE
Danno (patrimoniale)
E' l'incisione inferta dal fatto illecito alla sfera patrimoniale
(della vittima) attuale (danno emergente) o futuro (lucro
cessante).
(Artt. 2043 e 2056 ss. C.c.) CAPITAL LOSS
Danno ambientale
Consiste nell'alterazione, nel deterioramento o nella distruzione,
parziale o totale, dell'ambiente, cagionata da qualunque fatto
doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di
provvedimenti adottati in base a legge. In Italia l'autore del
fatto è tenuto al risarcimento nei confronti dello Stato,
legittimato a promuovere l'azione avanti il giudice ordinario.
Parimenti legittimati sono gli enti territoriali su cui incidono i
beni oggetto del fatto lesivo.
L'assicurazione R.C. inquinamento non copre questo tipo
di danno. (L. 349/86 (art. 18). ENVIRONMENTAL DAMAGE
Danno biologico
Configurazione di danno, indipendente dalle due configurazioni
tradizionali (danno patrimoniale e danno non patrimoniale),
elaborata dalla giurisprudenza e riscontrabile in qualsiasi
pregiudizio arrecato alla persona umana a titolo di lesione del
diritto alla salute tutelato dall'art. 32 della Costituzione.
Questo danno, sia pure assorbendo quello alla capacità
lavorativa (generica), può coesistere - in caso di lesioni
personali - col danno patrimoniale (costituito dall'eventuale
capacità lavorativa specifica) e col danno non patrimoniale
(morale).
Vedi anche DANNO (PATRIMONIALE) e DANNO (NON
PATRIMONIALE). (Artt. 2043 C.c. e 32 Cost., Sent. Corte Cost. n.
184 del 30/6/86). LOSS TO THE PERSON'S HEALTH
Danno emergente
E' costituito esclusivamente dalle spese sopportate a seguito del
sinistro (per cure, per riparare beni, ecc.). E' il danno ingiusto
conseguente al fatto illecito: quello del derubato, dell'ospite che
scivola sulle scale sdrucciolevoli o, tipicamente, i danni da
incidenti stradali.
Vedi anche DANNO (PATRIMONIALE). (Art. 2043
C.c.) LOSS-RELATED COST
E' il danno ingiusto conseguente al fatto illecito:
quello del derubato, dell'ospite che scivola sulle scale
sdrucciolevoli o, tipicamente, i danni da incidenti stradali. Vedi
anche DANNO (PATRIMONIALE). (Art. 2043 C.c.) LOSS-RELATED
COST
Danno extra-contrattuale
E' il danno ingiusto conseguente al fatto illecito descritto
dall'Art. 2043 del CC.
Come si vede, tra danneggiato e responsabile non esiste
alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con
l'evento dannoso. NON-CONTRACTUAL LOSS
Danno Morale o danno non patrimoniale
Riguarda, non il patrimonio, ma la sfera psichica, incidendo sulla
stessa con dolori, ansie e paure per un fatto interessante la
propria persona (es. lesioni personali riportate) o la persona
altrui (es. morte di un congiunto), ma in presenza - in questo
secondo caso - di particolari vincoli affettivi. Secondo il diritto
Italiano è risarcito solo quando il fatto contiene gli
estremi di un reato.
DEBITO DI VALORE
Si può definire debito di valore quanto dovuto per effetto
di danni che siano di natura extra contrattuale; in effetti il
danneggiato, che non è parte del contratto, viene
genericamente definito terzo. Il suo pregiudizio patrimoniale viene
chiamato risarcimento (vedi) e non già indennizzo (vedi).
Caratteristica del debito di valore è che lo stesso è
soggetto a rivalutazioni e maggiorazioni applicabili in quanto
l'obbligazione si valuta al momento dell'effettiva liquidazione del
danno. Inoltre, in caso di controversia, la stessa si risolve in
sede giudiziale e non arbitrale.
Questa configurazione assume particolare rilievo nelle
assicurazioni della Responsabilità Civile. DUE
DAMAGES (FROM A NON-CONTRACTUAL LOSS)
Debito di valuta
E' di natura contrattuale ed il danneggiato è una delle
parti del contratto. Il suo credito viene definito indennizzo e se esiste un'assicurazione per tali
eventi viene comunemente indicato come capitale assicurato. Le eventuali controversie
di quantificazione vengono risolte in sede arbitrale.
DUE DAMAGES (FROM A CONTRACTUAL LOSS)
Decadenza (risoluzione del contratto rami
danni)
Se l'Assicuratore non agisce legalmente per la riscossione del
premio non pagato, entro sei mesi dal giorno in cui avrebbe dovuto
avvenire il pagamento, il contratto è risolto
automaticamente a norma di legge, fermo il diritto
dell'assicuratore all'incasso del premio in corso. Siffatta
risoluzione a norma di legge, è denominata "decadenza".
Non è possibile interrompere il termine di
decadenza, come invece si può fare (anche con una semplice
raccomandata di sollecito) in ordine al termine di prescrizione. La
decadenza si può solo evitare, compiendo l'atto prescritto
dalla legge (nella fattispecie l'inizio degli atti legali). Vedi
anche PRESCRIZIONE. (Artt. 1901 (2 co.), 2964 e 2966 C.c.)
LAPSING (LEGAL CANCELLATION OF A POLICY)
Decennale postuma (assicurazione della
responsabilità
Polizza (più correttamente definita "Decennale Postuma
danni diretti all'opera" ai sensi dell'art. 1669 C.c.) che prevede
sia una garanzia indennitaria che una garanzia risarcitoria quando
l'appaltatore sia responsabile ai sensi del citato articolo (per
rovina di edifici).
Data di inizio dell'assicurazione; se il premio
è corrisposto contestualmente alla stipulazione della
polizza, essa coincide con la data di effetto della garanzia. Vedi
anche R.C. POSTUMA e RISCHI TECNOLOGICI. (Art. 1669
C.c.).
Decorrenza
Data di inizio dell'assicurazione; se il premio è
corrisposto contestualmente alla stipulazione della polizza, essa
coincide con la data di effetto della garanzia.
INCEPTION
Delitto colposo
E' solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo
contestato) dalla legge penale, commesso senza volontà
nè intenzione di commettere alcun reato e dunque cagionato
per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi.
(Artt. 42, 43 C.p.). NEGLIGENT CRIME
Delitto doloso
E' doloso, o secondo l'intenzione, qualsiasi delitto all'infuori
di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.
(Artt. 42, 43 C.p.). CRIME WITH INTENT
Delitto preterintenzionale
Si ha quando il fatto delittuoso risultante dall'azione del
soggetto agente, si colloca al di là delle intenzioni di
quest'ultimo, come quando un tale colpisce un avversario con
l'intenzione di dargli un pugno e disgraziatamente ne causa la
morte (trattasi infatti di omicidio preterintenzionale).
(Artt. 42, 43, 584 C.p.). UNINTENTIONAL
CRIME
Denuncia (di sinistro) -- Art. 1913 del Codice
Civile
E' l'avviso del sinistro che l'assicurato deve dare
(all'assicuratore o al suo agente) normalmente entro tre giorni da
quello del sinistro stesso o da quello in cui esso assicurato ne ha
avuto conoscenza o possibilità, oppure entro ventiquattro
ore per l'assicurazione contro la mortalità del bestiame.
L'avviso non è necessario se l'assicuratore o l'agente
intervengono, entro il precedente termine di tre giorni, alle
operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
L'inadempimento doloso all'obbligo dell'avviso, comporta la perdita
dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto
dall'assicuratore.
(Artt. 1913 e 1915 C.c.). ADVICE (OF
CLAIM)
Dichiarazioni inesatte o reticenti -- Artt. 1892 e 1893
del C.C.
Ai fini di una sana gestione dell'impresa assicuratrice e
nell'interesse, perciò, dell'intera collettività
degli assicurati, le dichiarazioni precontrattuali del contraente e
dell'assicurato debbono essere veritiere e complete in ordine alle
circostanze del rischio. Se non lo sono, l'assicuratore -
purchè dimostri che in caso di conoscenza della
verità non avrebbe concluso il contratto o lo avrebbe
concluso a condizioni diverse può: a) impugnare il contratto
in via di annullamento (ove il contraente abbia agito con dolo o
colpa grave) come disposto dall'Art. 1982 del C.C.; b) recedere dal
contratto (ove manchino le connotazioni dolose o gravemente colpose
di cui sopra) come disposto dall'Art. 1983 del C.C.. Il termine a
disposizione dell'assicuratore per l'annullamento o il recesso
è di tre mesi dall'acquisizione della verità,
considerato che l'ulteriore inerzia sana la situazione.
Nell'ipotesi a) i sinistri verificatisi prima del decorso dei tre
mesi non comportano pagamento di indennità. Nell'ipotesi b)
i sinistri verificatisi prima della scoperta della verità, o
prima della dichiarazione di recesso, danno luogo ad un pagamento
ridotto, in base alla proporzione fra premio percepito e premio
adeguato alla situazione reale. Nell'ipotesi a) i premi in corso
all'atto dell'impugnazione sono acquisiti all'assicuratore.
L'assicuratore può provare che, se avesse
conosciuto lo stato delle cose nella sua realtà, si sarebbe
regolato in un certo modo (rifiutando la copertura o chiedendo un
premio maggiore) con documenti - circolari, tariffe, lettere -
ovviamente di data non sospetta.
(Artt. 1892, 1893 e 1894 C.c.). FALSE OR INCOMPLETE
DISCLOSURE
Dichiarazioni precontrattuali
Sono le informazioni con le quali il contraente e l'assicurato
forniscono all'assicuratore gli elementi per la valutazione del
rischio, nonchè ogni altro elemento, quale, ad esempio, i
sinistri sofferti in precedenza mediante la compilazione di un
questionario o modulo proposta che, una volta perfezionato il
contratto di assicurazione, formano parte integrante dello stesso e
sono soggette agli Artt. 1892 e 1893 del C.C..
DISCLOSURE
LEGAL DEFENCE
Difetto di costruzione
E' l'errata valutazione di un progetto produttivo, nell'uso dei
materiali impiegati oppure nelle misure di sicurezza adottate. Ne
deriva responsabilità civile (extracontrattuale o
contrattuale).
(Dir. CEE 374/85 e D.P.R. 224/88).
CONSTRUCTION/DESIGN DEFECT
Difetto di fabbricazione
Ricorre la responsabilità del produttore per immissione in
commercio di un prodotto diverso dallo standard adottato, oppure
difettoso perchè sfuggito ai tradizionali controlli di
qualità.
Può palesarsi responsabilità anche per
errori di ideazione o di progettazione e financo nella scelta di
inadeguato canale di commercializzazione. FAULTY
MANUFACTURE
Diminuzione del rischio -- Art. 1897 del Codice Civile
Italiano
Modificazione intervenuta dopo la stipulazione del contratto, tale
da permettere di determinare un premio inferiore a quello pattuito
in polizza. L'assicuratore ha pertanto l'obbligo di ridurre il
premio a far tempo dalla prima scadenza annuale successiva alla
comunicazione del nuovo stato di cose, ma può anche
rinunciare alla prosecuzione del contratto.
REDUCTION OF RISK
Disdetta
e' la comunicazione, inviata entro il termine prescritto,
dall'assicurato all'assicuratore (o viceversa) per evitare, se
prevista nelle Condizioni Generali, la tacita rinnovazione del
contratto. Nei contratti di Assicurazione dei Lloyd's il rinnovo
tacito normalmente non è previsto ma è talvolta
soggetto alla compilazione di un apposito modulo di rinnovo. Si
configura come tale anche la comunicazione inviata
dall'assicuratore all'assicurato e contenente il preavviso
prescritto, intesa a far cessare il rapporto contrattuale dopo una
denuncia di danno. Vedi Recesso per sinistro.
Vedi anche TACITO RINNOVO. CANCELLATION
Dolo
Comportamento (commissivo od omissivo) intenzionale, traducentesi
in un fatto illecito, in cui l'intenzionalità verte
sull'atto del soggetto agente e sul risultato che ne consegue.
Un esempio di comportamento doloso è il
seguente: un "killer" spara (intenzionalità relativa
all'atto) per uccidere (intenzionalità relativa al
risultato). (Art. 2043 C.c.). PREMEDITATION
Durata dell'assicurazione - Art. 1899 del Codice Civile
Italiano
Inizia, di norma, dalle ore 24 del giorno indicato nel Modulo e
termina alle ore 24 del giorno ivi indicato come data di scadenza
finale. Nelle assicurazioni contro i Danni, se tale lasso di tempo
supera il decennio, trascorso questo interamente, la parti possono
recedere dal contratto nonostante patto contrario. Il contratto
può rinnovarsi tacitamente anche più volte, per un
periodo pari a quello iniziale, ma ogni volta per non più di
due anni.
Vedi anche DECORRENZA, TACITO RINNOVO. (Art. 1899
C.c.). PERIOD (OF POLICY) or DURATION
|