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D.I.C. (Difference In Conditions)
E' una garanzia volta a coprire i rischi che fossero esclusi da una eventuale altra polizza (magari stipulata precedentemente o da altro soggetto) esistente sullo stesso rischio. le somme eccedenti il limite di indennizzo di tale altra polizza (Differenza di Limiti -- D.I.L.) o per sinistri non coperti da tali altre polizze perchè escluse o perchè in franchigia e che invece sono coperti dalla presente polizza (Differenza di Condizioni e di Franchigie -- D.I.C e D.I.E.).
D.I.E. (Difference In Excess)
E' una garanzia volta a coprire sinistri in franchigia che fossero esclusi da una eventuale altra polizza (magari stipulata precedentemente o da altro soggetto) esistente sullo stesso rischio
D.I.L. (Difference In Limit)
E' una garanzia volta a coprire limiti o massimali di rischio in eccesso rispetto ad una eventuale altra polizza (magari stipulata precedentemente o da altro soggetto) esistente sullo stesso rischio.
Danni consequenziali
Sono tali i danni derivanti non già dall'azione diretta dell'evento dannoso, ma per le conseguenti interruzioni attività o danni che ne conseguono (fermo di cantiere).
CONSEQUENTIAL LOSS
Danni indiretti
Sono le conseguenze di un danno materiale che si manifestano producendo altri effetti dannosi, non direttamente causati dall'evento, ma da esso derivanti. Si possono suddividere in "danni materiali" e "danni da interruzione di esercizio". Nel primo caso si inquadrano i danni ai beni che sono consequenziali all'evento dannoso, nel secondo caso si stima la perdita economica che deriva dall'impossibilità a svolgere la normale attività a seguito dell'evento stesso.
INDIRECT LOSSES
Danni punitivi
Il giudice statunitense, non disponendo di norme penali o amministrative da applicare per reprimere i casi di colpa macroscopica dimostranti l'assoluto disinteresse del colpevole per gli altrui diritti ed interessi, condanna il colpevole medesimo a pagare al danneggiato (in aggiunta a quanto dovutogli quale risarcimento nel senso tradizionale del termine) una somma, magari molto superiore a quella costituente il risarcimento, a titolo di "punitive damages" in base, non ad una disposizione di legge, ma ad un principio affermatosi giurisprudenzialmente com'è normale in un ordinamento di Common Law. Condanne del genere sono molto frequenti nelle cause relative a danni causati da prodotti difettosi.
L'assicuratore europeo non è propenso a coprire i danni punitivi nell'ambito dell'assicurazione R.C. prodotti o R.C. Professionale, sia per la loro natura surrogatoria di una sanzione penale o amministrativa, che per l'imprevedibilità quantitativa che li caraterizza. Ora, rimosso il primo ostacolo, l'assicurazione - tenuto conto del secondo - è prestata entro limiti contenuti. PUNITIVE DAMAGES
Danno
In ordine al contratto di assicurazione è la diminuzione patrimoniale subita dall'assicurato in conseguenza di un sinistro. Può essere diretto, indiretto o consequenziale (vedi anche Danni indiretti o Danni consequenziali) a seconda che sia, o meno, conseguenza diretta del sinistro stesso. In riferimento ai fatti illeciti è il pregiudizio che deriva dalla violazione di un diritto assoluto. Può essere patrimoniale o non patrimoniale, a seconda che incida sul patrimonio del danneggiato oppure sulla sua sfera psicofisica e si concretizzi, quindi, in dolore, sofferenze, ansie ecc.
Vedi anche AQUILIANA (RESPONSABILITA') e SINISTRO.
(Artt. 1882, 2043, 2056 e 2059 C.c..)
LOSS or DAMAGE
DANNO (ALLA VITA DI RELAZIONE)
Consiste nella possibilità - o anche nella difficoltà - per chi abbia subito menomazioni fisiche di reinserirsi nei rapporti sociali, o anche di mantenerli a un livello normale, sì da annullare o diminuire, secondo i casi, le possibilità di collocamento e di sistemazione del danneggiato. Trattasi quindi di danno da tenere distinto da quello alla capacità lavorativa e da risarcire separatamente da questo.
La definizione riprende quella data dalla S.C. (Sess. III) con la sentenza n. 5544 del 23/10/79.
Danno (non patrimoniale) o danno morale
Riguarda, non il patrimonio, ma la sfera psichica, incidendo sulla stessa con dolori, ansie e paure per un fatto interessante la propria persona (es. lesioni personali riportate) o la persona altrui (es. morte di un congiunto), ma in presenza - in questo secondo caso - di particolari vincoli affettivi. Secondo il diritto Italiano è risarcito solo quando il fatto contiene gli estremi di un reato.
Viene detto anche danno morale o "pretium doloris".
(Artt. 2059 C.c. e 185 C.p.)
PSYCHOLOGICAL DAMAGE
Danno (patrimoniale)
E' l'incisione inferta dal fatto illecito alla sfera patrimoniale (della vittima) attuale (danno emergente) o futuro (lucro cessante).
(Artt. 2043 e 2056 ss. C.c.) CAPITAL LOSS
Danno ambientale
Consiste nell'alterazione, nel deterioramento o nella distruzione, parziale o totale, dell'ambiente, cagionata da qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge. In Italia l'autore del fatto è tenuto al risarcimento nei confronti dello Stato, legittimato a promuovere l'azione avanti il giudice ordinario. Parimenti legittimati sono gli enti territoriali su cui incidono i beni oggetto del fatto lesivo.
L'assicurazione R.C. inquinamento non copre questo tipo di danno. (L. 349/86 (art. 18). ENVIRONMENTAL DAMAGE
Danno biologico
Configurazione di danno, indipendente dalle due configurazioni tradizionali (danno patrimoniale e danno non patrimoniale), elaborata dalla giurisprudenza e riscontrabile in qualsiasi pregiudizio arrecato alla persona umana a titolo di lesione del diritto alla salute tutelato dall'art. 32 della Costituzione. Questo danno, sia pure assorbendo quello alla capacità lavorativa (generica), può coesistere - in caso di lesioni personali - col danno patrimoniale (costituito dall'eventuale capacità lavorativa specifica) e col danno non patrimoniale (morale).
Vedi anche DANNO (PATRIMONIALE) e DANNO (NON PATRIMONIALE). (Artt. 2043 C.c. e 32 Cost., Sent. Corte Cost. n. 184 del 30/6/86). LOSS TO THE PERSON'S HEALTH
Danno emergente
E' costituito esclusivamente dalle spese sopportate a seguito del sinistro (per cure, per riparare beni, ecc.). E' il danno ingiusto conseguente al fatto illecito: quello del derubato, dell'ospite che scivola sulle scale sdrucciolevoli o, tipicamente, i danni da incidenti stradali.
Vedi anche DANNO (PATRIMONIALE). (Art. 2043 C.c.) LOSS-RELATED COST
E' il danno ingiusto conseguente al fatto illecito: quello del derubato, dell'ospite che scivola sulle scale sdrucciolevoli o, tipicamente, i danni da incidenti stradali. Vedi anche DANNO (PATRIMONIALE). (Art. 2043 C.c.) LOSS-RELATED COST
Danno extra-contrattuale
E' il danno ingiusto conseguente al fatto illecito descritto dall'Art. 2043 del CC.
Come si vede, tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso. NON-CONTRACTUAL LOSS
Danno Morale o danno non patrimoniale
Riguarda, non il patrimonio, ma la sfera psichica, incidendo sulla stessa con dolori, ansie e paure per un fatto interessante la propria persona (es. lesioni personali riportate) o la persona altrui (es. morte di un congiunto), ma in presenza - in questo secondo caso - di particolari vincoli affettivi. Secondo il diritto Italiano è risarcito solo quando il fatto contiene gli estremi di un reato.
DEBITO DI VALORE
Si può definire debito di valore quanto dovuto per effetto di danni che siano di natura extra contrattuale; in effetti il danneggiato, che non è parte del contratto, viene genericamente definito terzo. Il suo pregiudizio patrimoniale viene chiamato risarcimento (vedi) e non già indennizzo (vedi). Caratteristica del debito di valore è che lo stesso è soggetto a rivalutazioni e maggiorazioni applicabili in quanto l'obbligazione si valuta al momento dell'effettiva liquidazione del danno. Inoltre, in caso di controversia, la stessa si risolve in sede giudiziale e non arbitrale.
Questa configurazione assume particolare rilievo nelle assicurazioni della Responsabilità Civile. DUE DAMAGES (FROM A NON-CONTRACTUAL LOSS)
Debito di valuta
E' di natura contrattuale ed il danneggiato è una delle parti del contratto. Il suo credito viene definito indennizzo e se esiste un'assicurazione per tali eventi viene comunemente indicato come capitale assicurato. Le eventuali controversie di quantificazione vengono risolte in sede arbitrale.
DUE DAMAGES (FROM A CONTRACTUAL LOSS)
Decadenza (risoluzione del contratto rami danni)
Se l'Assicuratore non agisce legalmente per la riscossione del premio non pagato, entro sei mesi dal giorno in cui avrebbe dovuto avvenire il pagamento, il contratto è risolto automaticamente a norma di legge, fermo il diritto dell'assicuratore all'incasso del premio in corso. Siffatta risoluzione a norma di legge, è denominata "decadenza".
Non è possibile interrompere il termine di decadenza, come invece si può fare (anche con una semplice raccomandata di sollecito) in ordine al termine di prescrizione. La decadenza si può solo evitare, compiendo l'atto prescritto dalla legge (nella fattispecie l'inizio degli atti legali). Vedi anche PRESCRIZIONE. (Artt. 1901 (2 co.), 2964 e 2966 C.c.) LAPSING (LEGAL CANCELLATION OF A POLICY)
Decennale postuma (assicurazione della responsabilità
Polizza (più correttamente definita "Decennale Postuma danni diretti all'opera" ai sensi dell'art. 1669 C.c.) che prevede sia una garanzia indennitaria che una garanzia risarcitoria quando l'appaltatore sia responsabile ai sensi del citato articolo (per rovina di edifici).
Data di inizio dell'assicurazione; se il premio è corrisposto contestualmente alla stipulazione della polizza, essa coincide con la data di effetto della garanzia. Vedi anche R.C. POSTUMA e RISCHI TECNOLOGICI. (Art. 1669 C.c.).
Decorrenza
Data di inizio dell'assicurazione; se il premio è corrisposto contestualmente alla stipulazione della polizza, essa coincide con la data di effetto della garanzia.
INCEPTION
Delitto colposo
E' solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale, commesso senza volontà nè intenzione di commettere alcun reato e dunque cagionato per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi.
(Artt. 42, 43 C.p.). NEGLIGENT CRIME
Delitto doloso
E' doloso, o secondo l'intenzione, qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.
(Artt. 42, 43 C.p.). CRIME WITH INTENT
Delitto preterintenzionale
Si ha quando il fatto delittuoso risultante dall'azione del soggetto agente, si colloca al di là delle intenzioni di quest'ultimo, come quando un tale colpisce un avversario con l'intenzione di dargli un pugno e disgraziatamente ne causa la morte (trattasi infatti di omicidio preterintenzionale).
(Artt. 42, 43, 584 C.p.). UNINTENTIONAL CRIME
Denuncia (di sinistro) -- Art. 1913 del Codice Civile
E' l'avviso del sinistro che l'assicurato deve dare (all'assicuratore o al suo agente) normalmente entro tre giorni da quello del sinistro stesso o da quello in cui esso assicurato ne ha avuto conoscenza o possibilità, oppure entro ventiquattro ore per l'assicurazione contro la mortalità del bestiame. L'avviso non è necessario se l'assicuratore o l'agente intervengono, entro il precedente termine di tre giorni, alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. L'inadempimento doloso all'obbligo dell'avviso, comporta la perdita dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dall'assicuratore.
(Artt. 1913 e 1915 C.c.). ADVICE (OF CLAIM)
Dichiarazioni inesatte o reticenti -- Artt. 1892 e 1893 del C.C.
Ai fini di una sana gestione dell'impresa assicuratrice e nell'interesse, perciò, dell'intera collettività degli assicurati, le dichiarazioni precontrattuali del contraente e dell'assicurato debbono essere veritiere e complete in ordine alle circostanze del rischio. Se non lo sono, l'assicuratore - purchè dimostri che in caso di conoscenza della verità non avrebbe concluso il contratto o lo avrebbe concluso a condizioni diverse può: a) impugnare il contratto in via di annullamento (ove il contraente abbia agito con dolo o colpa grave) come disposto dall'Art. 1982 del C.C.; b) recedere dal contratto (ove manchino le connotazioni dolose o gravemente colpose di cui sopra) come disposto dall'Art. 1983 del C.C.. Il termine a disposizione dell'assicuratore per l'annullamento o il recesso è di tre mesi dall'acquisizione della verità, considerato che l'ulteriore inerzia sana la situazione. Nell'ipotesi a) i sinistri verificatisi prima del decorso dei tre mesi non comportano pagamento di indennità. Nell'ipotesi b) i sinistri verificatisi prima della scoperta della verità, o prima della dichiarazione di recesso, danno luogo ad un pagamento ridotto, in base alla proporzione fra premio percepito e premio adeguato alla situazione reale. Nell'ipotesi a) i premi in corso all'atto dell'impugnazione sono acquisiti all'assicuratore.
L'assicuratore può provare che, se avesse conosciuto lo stato delle cose nella sua realtà, si sarebbe regolato in un certo modo (rifiutando la copertura o chiedendo un premio maggiore) con documenti - circolari, tariffe, lettere - ovviamente di data non sospetta.
(Artt. 1892, 1893 e 1894 C.c.).
FALSE OR INCOMPLETE DISCLOSURE
Dichiarazioni precontrattuali
Sono le informazioni con le quali il contraente e l'assicurato forniscono all'assicuratore gli elementi per la valutazione del rischio, nonchè ogni altro elemento, quale, ad esempio, i sinistri sofferti in precedenza mediante la compilazione di un questionario o modulo proposta che, una volta perfezionato il contratto di assicurazione, formano parte integrante dello stesso e sono soggette agli Artt. 1892 e 1893 del C.C..
DISCLOSURE
Difesa legale Vedi Tutela giudiziaria.
LEGAL DEFENCE
Difetto di costruzione
E' l'errata valutazione di un progetto produttivo, nell'uso dei materiali impiegati oppure nelle misure di sicurezza adottate. Ne deriva responsabilità civile (extracontrattuale o contrattuale).
(Dir. CEE 374/85 e D.P.R. 224/88). CONSTRUCTION/DESIGN DEFECT
Difetto di fabbricazione
Ricorre la responsabilità del produttore per immissione in commercio di un prodotto diverso dallo standard adottato, oppure difettoso perchè sfuggito ai tradizionali controlli di qualità.
Può palesarsi responsabilità anche per errori di ideazione o di progettazione e financo nella scelta di inadeguato canale di commercializzazione. FAULTY MANUFACTURE
Diminuzione del rischio -- Art. 1897 del Codice Civile Italiano
Modificazione intervenuta dopo la stipulazione del contratto, tale da permettere di determinare un premio inferiore a quello pattuito in polizza. L'assicuratore ha pertanto l'obbligo di ridurre il premio a far tempo dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione del nuovo stato di cose, ma può anche rinunciare alla prosecuzione del contratto.
REDUCTION OF RISK
Disdetta
e' la comunicazione, inviata entro il termine prescritto, dall'assicurato all'assicuratore (o viceversa) per evitare, se prevista nelle Condizioni Generali, la tacita rinnovazione del contratto. Nei contratti di Assicurazione dei Lloyd's il rinnovo tacito normalmente non è previsto ma è talvolta soggetto alla compilazione di un apposito modulo di rinnovo. Si configura come tale anche la comunicazione inviata dall'assicuratore all'assicurato e contenente il preavviso prescritto, intesa a far cessare il rapporto contrattuale dopo una denuncia di danno. Vedi Recesso per sinistro.
Vedi anche TACITO RINNOVO. CANCELLATION
Dolo
Comportamento (commissivo od omissivo) intenzionale, traducentesi in un fatto illecito, in cui l'intenzionalità verte sull'atto del soggetto agente e sul risultato che ne consegue.
Un esempio di comportamento doloso è il seguente: un "killer" spara (intenzionalità relativa all'atto) per uccidere (intenzionalità relativa al risultato). (Art. 2043 C.c.). PREMEDITATION
Durata dell'assicurazione - Art. 1899 del Codice Civile Italiano
Inizia, di norma, dalle ore 24 del giorno indicato nel Modulo e termina alle ore 24 del giorno ivi indicato come data di scadenza finale. Nelle assicurazioni contro i Danni, se tale lasso di tempo supera il decennio, trascorso questo interamente, la parti possono recedere dal contratto nonostante patto contrario. Il contratto può rinnovarsi tacitamente anche più volte, per un periodo pari a quello iniziale, ma ogni volta per non più di due anni.
Vedi anche DECORRENZA, TACITO RINNOVO. (Art. 1899 C.c.). PERIOD (OF POLICY) or DURATION
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