AEC Broker

Broker di assicurazione dedicato alla progettazione e al piazzamento di programmi
assicurativi per il mondo dei professionisti, delle Aziende e degli Enti Pubblici



Assicurazioni di
Responsabilità
Professionale per:


Aziende
linea_menu_left
Professionisti
linea_menu_left
Enti Pubblici
linea_menu_left


















Glossario

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

R.C. contrattuale
E' la responsabilità originata dalla violazione di diritti relativi, ossia derivanti da un contratto. La sua caratteristica principale sta nel fatto che essa contiene una presunzione di colpa nei confronti di chi non adempie, in tutto o in parte, all'obbligazione, nel senso che questi risponde dei danni derivanti dal suo inadempimento, ove non riesca a dimostrare che quest'ultimo non è dipeso da sua colpa.
Vedi anche R.C. EXTRACONTRATTUALE. (Art. 1218 C.c.). CONTRACTUAL LIABILITY
R.C. extra-contrattuale
E' la responsabilità, detta anche aquiliana, derivante dalla violazione di diritti assoluti (alla vita, all'integrità fisica, alla proprietà, ecc.), ossia riconosciuti dalla legge a tutti. Essa si ricollega al principio del "neminem iniuste ledere", di cui all'art. 2043 C.c.
Vedi anche RESPONSABILITA' CONTRATTUA-LE, AQUILIANA (RESPONSABILITA'). (Artt. 2043 e ss. C.c.). NON-CONTRACTUAL LIABILITY
R.C. generale (assicurazione)
Locuzione ormai definitivamente affermatasi per indicare cumulativamente tutte le configurazioni di assicurazione RC "diverse" da quella concernente la circolazione automobilistica (RC Auto o RCA). Comprende anche l'assicurazione della Responsabilità Civile.
GENERAL THIRD PARTY LIABILITY
R.C. indiretta
E' la responsabilità extracontrattuale, detta anche presunta per fatto altrui, gravante su di un soggetto diverso dall'autore materiale del fatto (illecito).
(Artt. 2047 e 2049 C.c.). INDIRECT LIABILITY
R.C. oggettiva
In senso proprio è una responsabilità che prescinde dall'elemento soggetivo (dolo o colpa) e che sorge in capo al soggetto indicato dal legislatore, in virtà del solo elemento oggettivo (danno), come ad esempio la responsabilità nucleare, di cui alla Legge 1860/62. Infatti nell'ambito del diritto anglo-americano viene indicata con la locuzione "no fault" (letteralmente: nessuna colpa). Tuttavia vengono chiamate oggettive (o quasi-oggettive) anche le responsabilità presunte.
Vedi PROVA (INVERSIONE DELL'ONERE). NO FAULT LIABILITY
R.C. postuma
La responsabilità civile per danni cagionati a terzi da opere o beni dopo il loro compimento, la loro installazione, la loro produzione o vendita. Esiste per gli edifici una specifica polizza (decennale postuma) ricompresa tra i rischi tecnologici.
POSTHUMOUS (or DECENNAL) LIABILITY INSURANCE
R.C. prestatori d'Opera - R.C.O. Trattasi della "Responsabilità Civile prestatori d'Opera", riguardante:

- la rivalsa dell'I.N.A.I.L. ex artt. 10 e 11 del DPR 1124/65;
- le pretese del lavoratore danneggiato per il maggior danno (a prescindere dal danno biologico) rispetto alle prestazioni I.N.A.I.L ed eventualmente il danno biologico subito dal lavoratore stesso.
Tali rischi sono coperti dalla polizza R.C. generale, attraverso l'apposita sezione di questa, indicata mediante la sigla R.C.O.
Vedi anche ISTITUTO NAZIONALE PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO (RIVALSA). (D.P.R. 1124/65 Artt. 10 e 11). EMPLOYERS' LIABILITY
R.C. prodotti
E' la responsabilità presunta o semi-oggettiva, gravante sul produttore (e figure a questi assimilate da particolari norme di origine comunitaria) per i danni causati da prodotti difettosi, ossia considerati non sufficientemente sicuri, per difetti di fabbricazione (compresa l'ideazione e la progettazione) e di commercializzazione (scelta dei canali distributivi, presentazione al pubblico, istruzioni per l'uso, ecc.).
E' la sfera di responsabilità connessa all'attività di fabbricazione di prodotti che si manifesta attraverso specifici danni quali: vizio di progettazione, difetti di produzione, difetti di applicazione d'uso e di confezionamento. (Dir. CEE 374/85 e D.P.R. 224/88). PRODUCTS LIABILITY
R.C. professionale
Locuzione che indica la responsabilità gravante sui professionisti (medici, avvocati, commercialisti, notai, ingegneri e architetti, amministratori di condominii, ecc.) per la cattiva esecuzione dei contratti d'opera intellettuale che vengono instaurati con la clientela nell'espletamento della professione. L'assicurazione di tale responsabilità si configura in modo particolare proprio in considerazione del suo aspetto contrattuale, dato che il naturale campo di espansione dell'assicurazione R.C. è quello della responsabilità extra-contrattuale, mentre l'assicurazione della responsabilità contrattuale ha carattere di eccezionalità.
(Art. 2236 C.c.). PROFESSIONAL LIABILITY
R.C. smercio
Riguarda la sfera di responsabilità strettamente connessa alla commercializzazione di un prodotto e non alla sua produzione.
Ramo

Per Ramo assicurativo si intende la gestione della forma assicurativa corrispondente ad un determinato rischio o ad un gruppo di rischi tra loro similari, con il relativo bagaglio tecnico costituito da cognizioni inerenti ai principi assuntivi e liquidativi, alle condizioni generali e particolari di assicurazione ecc. Le direttive comunitarie recepite con la legge italiana 295/78 (direttiva 73/239/C.E.E. modificata dalla direttiva 76/580/C.E.E.) e 742/86 (direttiva 79/267/C.E.E.) sono corredate, rispettivamente, da un elenco di Rami concernenti le assicurazioni contro i Danni (17 Rami, poi diventati 18 con l'aggiunta del Ramo Assistenza) e da un elenco di Rami concernenti le assicurazioni sulla Vita, nonchè alle operazioni di capitalizzazione e di gestione di fondi collettivi. La terminologia inglese, a differenza di quella italiana, distingue i Rami Danni in "marine" (Trasporti in genere) e "non marine" (tutti i restanti).
(L. 295/78, D. L.vo n. 173 del 26/5/97). BRANCH or LINE
Ramo Engineering Vedi Rischi tecnologici.
(Artt. 1914 e 1915 C.c.). FRAUDULENT EXAGERATION (OF CLAIM)
Rapporto sinistri a premi
Percentuale (detta anche rapporto S/P), che scaturisce dalla comparazione tra i danni con seguito (già definiti o appostati a riserva) ed i premi relativamente ad un determinato periodo.
La percentuale, per essere attendibile, deve riguardare polizze dello stesso Ramo e tra loro omogenee, ma per una analisi dell'andamento di un singolo contratto vi si ricorre spesso, raffrontando i premi (relativi alle varie annualità e magari anche sulle polizze sostituite) (vedi) con i sinistri con seguito avvenuti nello stesso periodo. LOSS RATIO
Rappresentanza (di impresa estera)
E' la rappresentanza, che deve essere dotata di una sede e diretta da un rappresentante generale residente in Italia, istituita nel nostro territorio nazionale da un'impresa estera per esercitare l'assicurazione secondo la legge italiana. Le leggi più recenti, emanate in base a direttive comunitarie, disciplinano diversamente le rappresentanze di imprese provenienti da paesi comunitari e di imprese provenienti da paesi terzi rispetto alla U.E. I Lloyd's operano in Italia tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia con sede a Milano.
Vedi anche TRATTATO DI ROMA e PRESTAZIONE (LIBERTA' DI) e STABILIMENTO (Libertà di).
(D.P.R. 449/59, L. 295/78, L. 742/86).
ITALIAN REPRESENTATIVE (OF FOREIGN COMPANY)
Recesso per sinistro
Facolta' che si riserva l'assicuratore di risolvere il contratto in relazione agli elementi emersi a seguito di ciascun sinistro. Tuttavia tale facolta' e' stata fortemente ridimensionata per effetto della normativa comunitaria oggi recepita in tema di clausole abusive.
Il diritto alla risoluzione deve essere esercitato entro un determinato periodo di tempo e dovrà essere rimborsata all'assicurato la quota di premio pagata e non goduta, al netto d'imposta. Vedi anche DISDETTA e Clausole abusive CANCELLATION FOLLOWING A CLAIM
Regola proporzionale -- Art. 1907 del Codice civile Vedi Proporzionale.
PROPORTIONAL RULE
Regolazione (del premio)
E' una forma di conguaglio, prevista da un'apposita clausola contrattuale, applicabile quando il premio, non calcolabile a priori perchè posto in relazione ad elementi variabili (mercedi, fatturato, ecc.), viene corrisposto in parte anticipatamente (premio provvisorio) ed in parte a posteriori sulla base della regolazione, ossia del conteggio fatto quando sono disponibili i dati relativi all'elemento variabile prescelto.
Vedi anche PREMIO MINIMO. PREMIUM SETTLEMENT
Regresso Vedi Rivalsa.
RECOURSE
Requisiti del contratto Vedi Causa (del contratto).
REQUIREMENTS (OF CONTRACT)
Responsabilità presunta
E' quella responsabilità che il legislatore, derogando dalla regola generale (art. 2043 C.c.) per cui l'onere di provare la colpa (o il dolo) dell'autore del danno incombe su chi reclama il risarcimento, pone presuntivamente in capo ad un determinato soggetto, concedendogli però la facoltà di fornire la prova contraria onde vincere la presunzione. Da taluno detta pure responsabilità oggettiva, ancorchè questa non ammetta alcuna prova contraria, mentre da altri viene chiamata semi-oggettiva.
(Artt. 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053 e 2054 C.c.; D.P.R. 224/88 (art. 1)). ALLEGED LIABILITY
Riduzione (dei massimali assicurati)
Si ha quando, a seguito di sinistro, i massimali assicurati sono ridotti, fino al termine dell'annualità assicurativa, dello stesso importo dell'indennizzo.
La riduzione trova la sua giustificazione nel fatto che la somma assicurata rappresenta il massimo risarcimento per ogni annualità assicurativa e con tale presupposto viene pattuito il premio. REDUCTION (OF SUM INSURED)
Risarcimento
E' l'obbligazione che grava sul responsabile per riparare il danno cagionato, da un fatto doloso o colposo, ad una terza persona. Nell'ambito dell'assicurazione R.C., solitamente vi è coincidenza fra risarcimento dovuto al terzo dall'assicurato e indennità dovuta a quest'ultimo dall'assicuratore per tenerlo indenne. Tuttavia vi sono situazioni in cui siffatta coincidenza non si realizza. Talvolta lo stesso legislatore si riferisce al concetto di risarcimento per indicare quello di indennità.
Vedi anche INDENNITA'. Artt. 2043, 1917 e 1905 C.c., Artt. 2056 e 2059 C.c.). CLAIM SETTLEMENT
Rischi tecnologici
L'evoluzione tecnologica delle attività industriali e la natura sempre più sofisticata e complessa di particolari apparecchiature ed impianti hanno fatto maturare il convincimento di raggruppare in uno specifico Ramo assicurativo tutte le esigenze di copertura dei danni cui tali attività, oppure la singola macchina od impianto, sono esposte. In passato tali esigenze trovavano accoglimento nei vari settori tecnici in modo dispersivo e non sufficientemente allineato alle esigenze del mercato.
Il termine inglese "engineering" è largamente adottato anche in Italia. Rientrano tra i rischi tecnologici diverse tipologie di rischio, suddivise in: Beni in costruzione (polizza C.A.R. (vedi) e polizza E.A.R. (vedi). e garanzia di fornitura, decennale postuma e modulare azienda). Vedi anche ogni singola voce. ENGINEERING
Rischio
E' la probabilità che un certo evento si verifichi e l'entità dei danni che ne possono derivare. Viene definito "rischio" anche la specifica esposizione assicurativa ad un certo evento che, a seconda del Ramo al quale è ascrivibile, assume un connotato particolare.
(Art. 1882 C.c.). RISK
Rischio (aggravamento) -- Art. 1898 del Codice Civile
Vedi Aggravamento del rischio.
(Art. 1898 C.c.). FACTOR WHICH AGGRAVATE A RISK
Rischio (cessazione) -- Art. 1896 del Codice Civile
Il contratto di assicurazione si scioglie se, dopo la sua conclusione, il rischio cessa di esistere, fermo il diritto dell'assicuratore ai premi fino a quando viene a conoscenza della cessazione (ed al premio in corso all'atto di tale conoscenza).
(Art. 1896 C.c.). RISK (CANCELLATION)
Rischio (diminuzione) -- Art. 1897 del Codice Civile
Mutamento che rende il rischio meno gravoso per l'assicuratore che, avutane notizia, deve ridurre correlativamente il premio a far tempo dalla prima scadenza successiva a siffatta notizia, salvo che non preferisca recedere dal contratto.
(Art. 1897 C.c.). RISK (REDUCTION)
Rischio (inesistenza) -- Art. 1895 del Codice Civile
Il contratto di assicurazione è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della stipulazione.
(Artt. 1895 e 1904 C.c., Art. 814 C.d.n.). RISK (NON-EXISTENCE)
Rischio (natura del)
Il rischio, oltre a costituire il presupposto indispensabile dell'assicurazione, rappresenta anche il pregiudizio economico derivante dalla possibilità che si verifichi un determinato evento. Quindi questa possibilità di accadimento determina la potenziale gravità dello stesso rischio e la specifica attribuzione al settore assicurativo (Ramo) interessato.
RISK (NATURE OF)
Rischio assicurato
E' la situazione, contrattualmente definita, al cui verificarsi scattano le prestazioni assicurative pattuite.
(Art. 1882 C.c.). RISK (INSURED)
Rischio escluso
E' una delle eventualità, compresa fra tutte quelle possibili, atta a determinare la situazione da fronteggiare assicurativamente e che invece, se determinata da tale eventualità, non viene fronteggiata, avendo le parti espressamente convenuto di non far scattare, in presenza di quest'ultima, le prestazioni assicurative di cui alla polizza.
Il concetto può essere chiarito con qualche esempio. Si pensi ad un progettista assicurato per la R.C. in relazione alla sua attività svolta "per opere fino a 5 miliardi". In tal caso i danni causati progettando, poniamo, un ponte di valore superiore, costituiscono rischio escluso. Lo stesso dicasi per l'esclusione dei danni consequenziali e indiretti, ecc.Vedi anche RISCHIO, RISCHIO (ASSICURATO), RISCHIO (NON COMPRESO), ecc. RISK (EXCLUDED)
Risk management
Letteralmente "gestione dei rischi" (dell'azienda). Consiste nella efficiente pianificazione delle risorse aziendali necessarie a proteggere l'equilibrio economico e finanziario - come pure la capacità operativa dell'azienda stessa - se in presenza di eventi dannosi, onde stabilizzare il costo del rischio sul breve e sul lungo periodo, minimizzando costo ed effetti del rischio sui singoli esercizi. Vedi anche Risk manager.
Il termine inglese è largamente adottato anche in Italia. Il risk management prevede varie fasi o tecniche:- individuazione e analisi dei rischi- trattamento dei rischi stessi..Il trattamento consiste nel controllo e nel finanziamento delle perdite potenziali. Tecniche di controllo delle perdite: eliminazione o riduzione dei rischi. Tecniche di finanziamento delle perdite: trasferimento a terzi (assicurazione) o ritenzione del rischio (autoassicurazione).
Risk manager
Responsabile delle politiche di rischio di un'azienda. Figura professionale che opera quale dipendente o professionista esterno, in stretto rapporto con l'alta direzione. Provvede alla definizione delle politiche e strategie di rischio della azienda, alla loro attuazione, al continuo monitoraggio dei risultati e della evoluzione del rischio al fine di ridefinire eventualmente tali politiche e strategie.
Rivalsa
Termine generico che sta ad indicare tanto la surrogazione dell'assicuratore che ha pagato l'indennità nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili, quanto il regresso dell'assicuratore solvente verso i coobbligati.
Vedi SURROGAZIONE (DELL'ASSICURATORE) (Artt. 1916 e 2055 C.c. e L. 990/69 (Art. 18)). RECOURSE or SUBROGATION
Ruolo nazionale dei periti assicurativi
La legge 17/2/1992, n. 166, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27/2/1992, ha istituito presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, a cura della Direzione Generale delle Assicurazioni, il "ruolo nazionale dei Periti Assicurativi", cioè un registro nel quale vengono iscritti i periti assicurativi dedicati all'accertamento e alla stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge n. 990/69. Il Ruolo quindi, non riguarda tutti i periti assicurativi, ma solo quelli addetti all'esame dei danni di veicoli e natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria. La legge dispone che, a partire da un anno della sua entrata in vigore (termine poi prorogato al 31/12/1995) l'attività di Perito assicurativo (nel senso suddetto) potrà essere esercitata solo da chi sia iscritto nel ruolo, e definisce modalità e termini di tale iscrizione.
Ruolo nazionale dei periti assicurativi (iscrizione)
Oltre ai requisiti generici (cittadinanza, godimento dei diritti civili, esenzione da condanne penali) devono essere posseduti per l'iscrizione, i seguenti specifici requisiti:

- diploma di scuola media secondaria oppure laurea (l'elenco dei diplomi ad indirizzo tecnico riportato all'articolo 5 del D.M. 9/9/92, n. 562 pubblicato sulla G.U. del 10/2/93 è stato superato dall'art. 2 comma d del D.M. pubblicato sulla G.U. del 27/12/94 n. 102 4a serie speciale);
- superamento di una prova di idoneità.
Dalla prova di idoneità sono esentati coloro che sono forniti di diploma di Perito Industriale in area meccanica o di laurea in ingegneria, purchè risultino iscritti da almeno 3 anni nei relativi Albi professionali ed abbiano esercitato per lo stesso periodo attività nello specifico settore professionale.
In via transitoria sono esentati sia dalla prova di idoneità che dal requisito del titolo di studio coloro che alla data del 28/6/95 avevano già esercitato per almeno 5 anni senza soluzione di continuità l'attività di perito assicurativo.
Sempre in via transitoria possono sostenere la prova di idoneità, senza essere in possesso del titolo di studio richiesto coloro che alla stessa data del 28/6/95 avevano già esercitato continuativamente l'attività di perito assicurativo per almento due anni.
Non possono esercitare l'attività di Perito assicurativo gli Enti pubblici e le imprese di assicurazione. Queste ultime possono effettuare direttamente (cioè attraverso loro dipendenti) l'accertamento e la stima dei danni alle cose, ma non esercitare professionalmente l'attività di perito.Nel ruolo nazionale non possono essere iscritti (e quindi non possono esercitare l'attività) gli agenti e i mediatori di assicurazione, i riparatori di veicoli o di natanti nonchè coloro che abbiano un qualsiasi rapporto di lavoro dipendente: la legge, infatti, vuole che l'attività di Perito sia un'attività professionale.Il sorgere di una condizione di incompatibilità dopo l'avvenuta iscrizione al ruolo comporta la cancellazione dal ruolo medesimo. Altre cause di cancellazione sono elencate all'art. 6 della L. 17/2/92, n. 166, alla cui lettura si rinvia.
(L. 166/92, D.M. 562/92, D.L. 48/93, D.L. 542/93, D.L. 78/96).
Copyright 2009 © AEC Master Broker S.r.l. con Socio Unico | P.IVA 08818691001 | RUI B000082163 | tutti i diritti sono riservati.