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R.C. contrattuale
E' la responsabilità originata dalla violazione di diritti
relativi, ossia derivanti da un contratto. La sua caratteristica
principale sta nel fatto che essa contiene una presunzione di colpa
nei confronti di chi non adempie, in tutto o in parte,
all'obbligazione, nel senso che questi risponde dei danni derivanti
dal suo inadempimento, ove non riesca a dimostrare che quest'ultimo
non è dipeso da sua colpa.
Vedi anche R.C. EXTRACONTRATTUALE. (Art. 1218
C.c.). CONTRACTUAL LIABILITY
R.C. extra-contrattuale
E' la responsabilità, detta anche aquiliana, derivante
dalla violazione di diritti assoluti (alla vita,
all'integrità fisica, alla proprietà, ecc.), ossia
riconosciuti dalla legge a tutti. Essa si ricollega al principio
del "neminem iniuste ledere", di cui all'art. 2043 C.c.
Vedi anche RESPONSABILITA' CONTRATTUA-LE, AQUILIANA
(RESPONSABILITA'). (Artt. 2043 e ss. C.c.).
NON-CONTRACTUAL LIABILITY
R.C. generale (assicurazione)
Locuzione ormai definitivamente affermatasi per indicare
cumulativamente tutte le configurazioni di assicurazione RC
"diverse" da quella concernente la circolazione automobilistica (RC
Auto o RCA). Comprende anche l'assicurazione della
Responsabilità Civile.
GENERAL THIRD PARTY LIABILITY
R.C. indiretta
E' la responsabilità extracontrattuale, detta anche
presunta per fatto altrui, gravante su di un soggetto diverso
dall'autore materiale del fatto (illecito).
(Artt. 2047 e 2049 C.c.). INDIRECT
LIABILITY
R.C. oggettiva
In senso proprio è una responsabilità che prescinde
dall'elemento soggetivo (dolo o colpa) e che sorge in capo al
soggetto indicato dal legislatore, in virtà del solo
elemento oggettivo (danno), come ad esempio la
responsabilità nucleare, di cui alla Legge 1860/62. Infatti
nell'ambito del diritto anglo-americano viene indicata con la
locuzione "no fault" (letteralmente: nessuna colpa). Tuttavia
vengono chiamate oggettive (o quasi-oggettive) anche le
responsabilità presunte.
Vedi PROVA (INVERSIONE DELL'ONERE). NO FAULT
LIABILITY
R.C. postuma
La responsabilità civile per danni cagionati a terzi da
opere o beni dopo il loro compimento, la loro installazione, la
loro produzione o vendita. Esiste per gli edifici una specifica
polizza (decennale postuma) ricompresa tra i rischi tecnologici.
POSTHUMOUS (or DECENNAL) LIABILITY INSURANCE
R.C. prestatori d'Opera - R.C.O. Trattasi
della "Responsabilità Civile prestatori d'Opera",
riguardante:
- la rivalsa dell'I.N.A.I.L. ex artt. 10 e 11 del DPR
1124/65;
- le pretese del lavoratore danneggiato per il maggior danno (a
prescindere dal danno biologico) rispetto alle prestazioni
I.N.A.I.L ed eventualmente il danno biologico subito dal lavoratore
stesso.
Tali rischi sono coperti dalla polizza R.C. generale, attraverso
l'apposita sezione di questa, indicata mediante la sigla
R.C.O.
Vedi anche ISTITUTO NAZIONALE PER GLI INFORTUNI SUL
LAVORO (RIVALSA). (D.P.R. 1124/65 Artt. 10 e 11).
EMPLOYERS' LIABILITY
R.C. prodotti
E' la responsabilità presunta o semi-oggettiva,
gravante sul produttore (e figure a questi assimilate da
particolari norme di origine comunitaria) per i danni causati da
prodotti difettosi, ossia considerati non sufficientemente sicuri,
per difetti di fabbricazione (compresa l'ideazione e la
progettazione) e di commercializzazione (scelta dei canali
distributivi, presentazione al pubblico, istruzioni per l'uso,
ecc.).
E' la sfera di responsabilità connessa
all'attività di fabbricazione di prodotti che si manifesta
attraverso specifici danni quali: vizio di progettazione, difetti
di produzione, difetti di applicazione d'uso e di confezionamento.
(Dir. CEE 374/85 e D.P.R. 224/88). PRODUCTS LIABILITY
R.C. professionale
Locuzione che indica la responsabilità gravante sui
professionisti (medici, avvocati, commercialisti, notai, ingegneri
e architetti, amministratori di condominii, ecc.) per la cattiva
esecuzione dei contratti d'opera intellettuale che vengono
instaurati con la clientela nell'espletamento della professione.
L'assicurazione di tale responsabilità si configura in modo
particolare proprio in considerazione del suo aspetto contrattuale,
dato che il naturale campo di espansione dell'assicurazione R.C.
è quello della responsabilità extra-contrattuale,
mentre l'assicurazione della responsabilità contrattuale ha
carattere di eccezionalità.
(Art. 2236 C.c.). PROFESSIONAL LIABILITY
R.C. smercio
Riguarda la sfera di responsabilità strettamente connessa
alla commercializzazione di un prodotto e non alla sua
produzione.
Ramo
Per Ramo assicurativo si intende la gestione della forma
assicurativa corrispondente ad un determinato rischio o ad un
gruppo di rischi tra loro similari, con il relativo bagaglio
tecnico costituito da cognizioni inerenti ai principi assuntivi e
liquidativi, alle condizioni generali e particolari di
assicurazione ecc. Le direttive comunitarie recepite con la legge
italiana 295/78 (direttiva 73/239/C.E.E. modificata dalla direttiva
76/580/C.E.E.) e 742/86 (direttiva 79/267/C.E.E.) sono corredate,
rispettivamente, da un elenco di Rami concernenti le assicurazioni
contro i Danni (17 Rami, poi diventati 18 con l'aggiunta del Ramo
Assistenza) e da un elenco di Rami concernenti le assicurazioni
sulla Vita, nonchè alle operazioni di capitalizzazione e di
gestione di fondi collettivi. La terminologia inglese, a differenza
di quella italiana, distingue i Rami Danni in "marine" (Trasporti
in genere) e "non marine" (tutti i restanti).
(L. 295/78, D. L.vo n. 173 del 26/5/97).
BRANCH or LINE
(Artt. 1914 e 1915 C.c.). FRAUDULENT
EXAGERATION (OF CLAIM)
Rapporto sinistri a premi
Percentuale (detta anche rapporto S/P), che scaturisce dalla
comparazione tra i danni con seguito (già definiti o
appostati a riserva) ed i premi relativamente ad un determinato
periodo.
La percentuale, per essere attendibile, deve riguardare
polizze dello stesso Ramo e tra loro omogenee, ma per una analisi
dell'andamento di un singolo contratto vi si ricorre spesso,
raffrontando i premi (relativi alle varie annualità e magari
anche sulle polizze sostituite) (vedi) con i sinistri con seguito
avvenuti nello stesso periodo. LOSS RATIO
Rappresentanza (di impresa estera)
E' la rappresentanza, che deve essere dotata di una sede e diretta
da un rappresentante generale residente in Italia, istituita nel
nostro territorio nazionale da un'impresa estera per esercitare
l'assicurazione secondo la legge italiana. Le leggi più
recenti, emanate in base a direttive comunitarie, disciplinano
diversamente le rappresentanze di imprese provenienti da paesi
comunitari e di imprese provenienti da paesi terzi rispetto alla
U.E. I Lloyd's operano in Italia tramite la Rappresentanza Generale
per l'Italia con sede a Milano.
Vedi anche TRATTATO DI ROMA e PRESTAZIONE (LIBERTA' DI)
e STABILIMENTO (Libertà di).
(D.P.R. 449/59, L. 295/78, L. 742/86). ITALIAN
REPRESENTATIVE (OF FOREIGN COMPANY)
Recesso per sinistro
Facolta' che si riserva l'assicuratore di risolvere il contratto
in relazione agli elementi emersi a seguito di ciascun sinistro.
Tuttavia tale facolta' e' stata fortemente ridimensionata per
effetto della normativa comunitaria oggi recepita in tema di clausole abusive.
Il diritto alla risoluzione deve essere esercitato
entro un determinato periodo di tempo e dovrà essere
rimborsata all'assicurato la quota di premio pagata e non goduta,
al netto d'imposta. Vedi anche DISDETTA e Clausole abusive
CANCELLATION FOLLOWING A CLAIM
Regola proporzionale -- Art. 1907 del Codice
civile Vedi Proporzionale.
PROPORTIONAL RULE
Regolazione (del premio)
E' una forma di conguaglio, prevista da un'apposita clausola
contrattuale, applicabile quando il premio, non calcolabile a
priori perchè posto in relazione ad elementi variabili
(mercedi, fatturato, ecc.), viene corrisposto in parte
anticipatamente (premio provvisorio) ed in parte a posteriori sulla
base della regolazione, ossia del conteggio fatto quando sono
disponibili i dati relativi all'elemento variabile prescelto.
Vedi anche PREMIO MINIMO. PREMIUM
SETTLEMENT
Regresso Vedi Rivalsa.
RECOURSE
Requisiti del contratto Vedi Causa (del
contratto).
REQUIREMENTS (OF CONTRACT)
Responsabilità presunta
E' quella responsabilità che il legislatore, derogando
dalla regola generale (art. 2043 C.c.) per cui l'onere di provare
la colpa (o il dolo) dell'autore del danno incombe su chi reclama
il risarcimento, pone presuntivamente in capo ad un determinato
soggetto, concedendogli però la facoltà di fornire la
prova contraria onde vincere la presunzione. Da taluno detta pure
responsabilità oggettiva, ancorchè questa non ammetta
alcuna prova contraria, mentre da altri viene chiamata
semi-oggettiva.
(Artt. 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053 e 2054
C.c.; D.P.R. 224/88 (art. 1)). ALLEGED LIABILITY
Riduzione (dei massimali assicurati)
Si ha quando, a seguito di sinistro, i massimali assicurati sono
ridotti, fino al termine dell'annualità assicurativa, dello
stesso importo dell'indennizzo.
La riduzione trova la sua giustificazione nel fatto che
la somma assicurata rappresenta il massimo risarcimento per ogni
annualità assicurativa e con tale presupposto viene pattuito
il premio. REDUCTION (OF SUM INSURED)
Risarcimento
E' l'obbligazione che grava sul responsabile per riparare il danno
cagionato, da un fatto doloso o colposo, ad una terza persona.
Nell'ambito dell'assicurazione R.C., solitamente vi è
coincidenza fra risarcimento dovuto al terzo dall'assicurato e
indennità dovuta a quest'ultimo dall'assicuratore per
tenerlo indenne. Tuttavia vi sono situazioni in cui siffatta
coincidenza non si realizza. Talvolta lo stesso legislatore si
riferisce al concetto di risarcimento per indicare quello di
indennità.
Vedi anche INDENNITA'. Artt. 2043, 1917 e 1905 C.c.,
Artt. 2056 e 2059 C.c.). CLAIM SETTLEMENT
Rischi tecnologici
L'evoluzione tecnologica delle attività industriali e la
natura sempre più sofisticata e complessa di particolari
apparecchiature ed impianti hanno fatto maturare il convincimento
di raggruppare in uno specifico Ramo assicurativo tutte le esigenze
di copertura dei danni cui tali attività, oppure la singola
macchina od impianto, sono esposte. In passato tali esigenze
trovavano accoglimento nei vari settori tecnici in modo dispersivo
e non sufficientemente allineato alle esigenze del mercato.
Il termine inglese "engineering" è largamente
adottato anche in Italia. Rientrano tra i rischi tecnologici
diverse tipologie di rischio, suddivise in: Beni in costruzione
(polizza C.A.R. (vedi) e polizza E.A.R. (vedi). e garanzia di
fornitura, decennale postuma e modulare azienda). Vedi anche ogni
singola voce. ENGINEERING
Rischio
E' la probabilità che un certo evento si verifichi e
l'entità dei danni che ne possono derivare. Viene definito
"rischio" anche la specifica esposizione assicurativa ad un certo
evento che, a seconda del Ramo al quale è ascrivibile,
assume un connotato particolare.
(Art. 1882 C.c.). RISK
Rischio (aggravamento) -- Art. 1898 del Codice
Civile
Vedi Aggravamento del rischio.
(Art. 1898 C.c.). FACTOR WHICH AGGRAVATE A
RISK
Rischio (cessazione) -- Art. 1896 del Codice
Civile
Il contratto di assicurazione si scioglie se, dopo la sua
conclusione, il rischio cessa di esistere, fermo il diritto
dell'assicuratore ai premi fino a quando viene a conoscenza della
cessazione (ed al premio in corso all'atto di tale
conoscenza).
(Art. 1896 C.c.). RISK (CANCELLATION)
Rischio (diminuzione) -- Art. 1897 del Codice
Civile
Mutamento che rende il rischio meno gravoso per l'assicuratore
che, avutane notizia, deve ridurre correlativamente il premio a far
tempo dalla prima scadenza successiva a siffatta notizia, salvo che
non preferisca recedere dal contratto.
(Art. 1897 C.c.). RISK (REDUCTION)
Rischio (inesistenza) -- Art. 1895 del Codice
Civile
Il contratto di assicurazione è nullo se il rischio non
è mai esistito o ha cessato di esistere prima della
stipulazione.
(Artt. 1895 e 1904 C.c., Art. 814 C.d.n.).
RISK (NON-EXISTENCE)
Rischio (natura del)
Il rischio, oltre a costituire il presupposto indispensabile
dell'assicurazione, rappresenta anche il pregiudizio economico
derivante dalla possibilità che si verifichi un determinato
evento. Quindi questa possibilità di accadimento determina
la potenziale gravità dello stesso rischio e la specifica
attribuzione al settore assicurativo (Ramo) interessato.
RISK (NATURE OF)
Rischio assicurato
E' la situazione, contrattualmente definita, al cui verificarsi
scattano le prestazioni assicurative pattuite.
(Art. 1882 C.c.). RISK (INSURED)
Rischio escluso
E' una delle eventualità, compresa fra tutte quelle
possibili, atta a determinare la situazione da fronteggiare
assicurativamente e che invece, se determinata da tale
eventualità, non viene fronteggiata, avendo le parti
espressamente convenuto di non far scattare, in presenza di
quest'ultima, le prestazioni assicurative di cui alla polizza.
Il concetto può essere chiarito con qualche
esempio. Si pensi ad un progettista assicurato per la R.C. in
relazione alla sua attività svolta "per opere fino a 5
miliardi". In tal caso i danni causati progettando, poniamo, un
ponte di valore superiore, costituiscono rischio escluso. Lo stesso
dicasi per l'esclusione dei danni consequenziali e indiretti,
ecc.Vedi anche RISCHIO, RISCHIO (ASSICURATO), RISCHIO (NON
COMPRESO), ecc. RISK (EXCLUDED)
Risk management
Letteralmente "gestione dei rischi" (dell'azienda). Consiste nella
efficiente pianificazione delle risorse aziendali necessarie a
proteggere l'equilibrio economico e finanziario - come pure la
capacità operativa dell'azienda stessa - se in presenza di
eventi dannosi, onde stabilizzare il costo del rischio sul breve e
sul lungo periodo, minimizzando costo ed effetti del rischio sui
singoli esercizi. Vedi anche Risk
manager.
Il termine inglese è largamente adottato anche
in Italia. Il risk management prevede varie fasi o tecniche:-
individuazione e analisi dei rischi- trattamento dei rischi
stessi..Il trattamento consiste nel controllo e nel finanziamento
delle perdite potenziali. Tecniche di controllo delle perdite:
eliminazione o riduzione dei rischi. Tecniche di finanziamento
delle perdite: trasferimento a terzi (assicurazione) o ritenzione
del rischio (autoassicurazione).
Risk
manager
Responsabile delle politiche di rischio di un'azienda. Figura
professionale che opera quale dipendente o professionista esterno,
in stretto rapporto con l'alta direzione. Provvede alla definizione
delle politiche e strategie di rischio della azienda, alla loro
attuazione, al continuo monitoraggio dei risultati e della
evoluzione del rischio al fine di ridefinire eventualmente tali
politiche e strategie.
Rivalsa
Termine generico che sta ad indicare tanto la surrogazione
dell'assicuratore che ha pagato l'indennità nei diritti
dell'assicurato verso i terzi responsabili, quanto il regresso
dell'assicuratore solvente verso i coobbligati.
Vedi SURROGAZIONE (DELL'ASSICURATORE) (Artt. 1916 e
2055 C.c. e L. 990/69 (Art. 18)). RECOURSE or
SUBROGATION
Ruolo nazionale dei periti assicurativi
La legge 17/2/1992, n. 166, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
del 27/2/1992, ha istituito presso il Ministero dell'Industria, del
Commercio e dell'Artigianato, a cura della Direzione Generale delle
Assicurazioni, il "ruolo nazionale dei Periti Assicurativi",
cioè un registro nel quale vengono iscritti i periti
assicurativi dedicati all'accertamento e alla stima dei danni alle
cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei
veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge
n. 990/69. Il Ruolo quindi, non riguarda tutti i periti
assicurativi, ma solo quelli addetti all'esame dei danni di veicoli
e natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria. La legge dispone
che, a partire da un anno della sua entrata in vigore (termine poi
prorogato al 31/12/1995) l'attività di Perito assicurativo
(nel senso suddetto) potrà essere esercitata solo da chi sia
iscritto nel ruolo, e definisce modalità e termini di tale
iscrizione.
Ruolo nazionale dei periti assicurativi
(iscrizione)
Oltre ai requisiti generici (cittadinanza, godimento dei diritti
civili, esenzione da condanne penali) devono essere posseduti per
l'iscrizione, i seguenti specifici requisiti:
- diploma di scuola media secondaria oppure laurea (l'elenco dei
diplomi ad indirizzo tecnico riportato all'articolo 5 del D.M.
9/9/92, n. 562 pubblicato sulla G.U. del 10/2/93 è stato
superato dall'art. 2 comma d del D.M. pubblicato sulla G.U. del
27/12/94 n. 102 4a serie speciale);
- superamento di una prova di idoneità.
Dalla prova di idoneità sono esentati coloro che sono
forniti di diploma di Perito Industriale in area meccanica o di
laurea in ingegneria, purchè risultino iscritti da almeno 3
anni nei relativi Albi professionali ed abbiano esercitato per lo
stesso periodo attività nello specifico settore
professionale.
In via transitoria sono esentati sia dalla prova di
idoneità che dal requisito del titolo di studio coloro che
alla data del 28/6/95 avevano già esercitato per almeno 5
anni senza soluzione di continuità l'attività di
perito assicurativo.
Sempre in via transitoria possono sostenere la prova di
idoneità, senza essere in possesso del titolo di studio
richiesto coloro che alla stessa data del 28/6/95 avevano
già esercitato continuativamente l'attività di perito
assicurativo per almento due anni.
Non possono esercitare l'attività di Perito
assicurativo gli Enti pubblici e le imprese di assicurazione.
Queste ultime possono effettuare direttamente (cioè
attraverso loro dipendenti) l'accertamento e la stima dei danni
alle cose, ma non esercitare professionalmente l'attività di
perito.Nel ruolo nazionale non possono essere iscritti (e quindi
non possono esercitare l'attività) gli agenti e i mediatori
di assicurazione, i riparatori di veicoli o di natanti
nonchè coloro che abbiano un qualsiasi rapporto di lavoro
dipendente: la legge, infatti, vuole che l'attività di
Perito sia un'attività professionale.Il sorgere di una
condizione di incompatibilità dopo l'avvenuta iscrizione al
ruolo comporta la cancellazione dal ruolo medesimo. Altre cause di
cancellazione sono elencate all'art. 6 della L. 17/2/92, n. 166,
alla cui lettura si rinvia.
(L. 166/92, D.M. 562/92, D.L. 48/93, D.L. 542/93, D.L.
78/96).
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