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SACE (C)
Trattasi della "Sezione" speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione operante - sino alla sua privatizzazione - presso l'I.N.A., ma con personalità giuridica propria ed autonomia patrimoniale e gestionale, per assicurare gli operatori nazionali contro i rischi - incontrati nella loro attività con l'estero - di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio nelle tipologie CREDITO FORNITORE e CREDITO ACQUIRENTE. Le sue polizze sono garantite dallo Stato. Collabora strettamente con la SIMEST (Società Italiana per le Imprese all'estero) le cui iniziative partecipate sono ammesse alla copertura assicurativa di SACE).
Ha subito sostanziali modifiche gestionali.
(L. 227/77).
Salvataggio (obbligo di) -- Artt. 1914 e 1915 del Codice Civile
L'obbligo di salvataggio consiste nel fatto che l'assicurato deve attivarsi, facendo quanto gli è possibile, per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a tale scopo sono a carico dell'assicuratore (eccetto quelle fatte inconsideratamente), in proporzione al valore assicurato e a quello della cosa all'atto del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo. La prova è a carico dell'assicuratore. L'inadempimento doloso o colposo a detto obbligo comporta, rispettivamente, la perdita o la riduzione dell'indennità, esattamente come nel caso di inadempimento all'obbligo dell'avviso del sinistro. L'assicuratore può intervenire nel salvataggio, senza pregiudicare i propri diritti, ma se interviene deve - su richiesta dell'assicurato - anticipare le spese o concorrere alle stesse.
L'obbligo di attivazione per evitare il danno sussiste in ordine all'assicurazione R.C., limitatamente all'obbligo di attivazione per contenere le conseguenze del sinistro già avvenuto.
Vedi anche SPESE DI SALVATAGGIO.
(Artt. 1914 e 1915 C.c.).
LOSS CONTAINMENT (OBLIGATION)
Scoperto
Somma contrattualmente stabilita che costituisce la parte dell'ammontare del danno che rimane obbligatoriamente a carico dell'assicurato, generalmente espressa in percentuale. Può coesistere con la franchigia.
Normalmente viene convenuto in polizza per specifiche situazioni di rischio oppure per imporre all'assicurato alcune norme comportamentali da porre in atto per ridurre l'esposizione al rischio. SELF INSURANCE or DEDUCTIBLE
Secondo rischio Vedi Assicurazione (di secondo rischio).
EXCESS INSURANCE
SINISTRO
Evento futuro ed incerto atto a produrre danno, determinando così la controprestazione dell'assicuratore. L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o colpa grave (salvo che per le polizze RC Professionali dove la colpa grave e compresa) (vedi) del contraente, dell'assicurato o del beneficiario.
L'assicuratore è tuttavia obbligato per i danni conseguenti a sinistri dolosi, o gravemente colposi, cagionati da persone del cui fatto debba rispondere l'assicurato, nonchè cagionati dallo stesso assicurato, dal contraente o dal beneficiario, ma per dovere di solidarietà umana o per tutelare interessi comuni all'assicuratore. (Artt. 1882 e 1900 C.c.). CLAIM
Sottoassicurazione (o assicurazione parziale) Art. 1907 del CC
Nelle assicurazioni a valore intero (tipica quella del Ramo Incendio), se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva al tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta. Non si applica tale principio nelle assicurazioni di Responsabilità Civile.
Trattasi della ben nota regola proporzionale (VALORE ASSICURATO/VALORE EFFETTIVO = X/DANNO dove X rappresenta la somma che l'assicuratore pagherò all'assicurato). Si ritiene comunemente che tale regola trovi applicazione solo in caso di danno parziale. In realtà, anche nel danno totale, l'indennizzo (X) risulta pari alla somma assicurata proprio per l'applicazione della regola stessa e l'assicurato rimarrà assicuratore di se stesso per la parte di danno rimasta scoperta.
Vedi anche PROPORZIONALE.
(Art. 1907 C.c.).
UNDER-INSURANCE (or PARTIAL INSURANCE)
SOTTOSCRITTORE è l'incaricato di una impresa con poteri di accettazione di rischi in assicurazione e/o riassicurazione
Vedi anche ASSUNTORE, LLOYD'S, NAMES, UNDERWRITER. UNDERWRITER
Sovrassicurazione -- Art. 1909 del Codice Civile
Se il contraente ha dolosamente sovrassicurato le cose, l'assicurazione non è valida, fermo il diritto dell'assicuratore (purchè in buona fede) al premio in corso. Se invece non vi è dolo da parte dell'assicurato, l'assicurazione ha effetto fino alla concorrenza del valore reale delle cose ed è possibile ottenere per l'avvenire la correlativa riduzione di premio. Il presente articolo non si applica nelle assicurazioni di Responsabilità Civile.
Vedi anche CAPITALE ASSICURATO, POLIZZA STIMATA e SOMMA ASSICURATA.
(Art. 1909 C.c.).
OVER INSURANCE
Spese di conservazione -- Art. 1914 del Codice Civile
Esborsi sostenuti dall'assicurato o da terzi per suo conto, allo scopo di evitare o ridurre un danno risarcibile dagli assicuratori.
Vedi anche SPESE DI SALVATAGGIO.
(Art. 1914 C.c.).
MAINTENANCE EXPENSES
Spese di giustizia (in un procedimento penale o civile)
Sono le spese del processo penale che il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono pagate dalle parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali.
LEGAL COSTS
Spese di resistenza -- Art. 1917 del Codice Civile
Sono le spese sostenute per resistere alle pretese giudiziali del danneggiato. Nell'ambito dell'assicurazione R.C., sono a carico dell'assicuratore nel limite di un quarto del massimale ed in aggiunta ad esso. Ove l'entità del danno reclamato dal terzo superi il massimale, le spese di resistenza si ripartiscono tra assicurato e assicuratore in proporzione dei rispettivi interessi.
(Art. 1917 C.c.). LEGAL DEFENCE COSTS
Spese di salvataggio -- Art. 1914 del Codice Civile
Sono danni indiretti riconosciuti all'assicurato per ridurre gli effetti del sinistro o limitare l'evoluzione della perdita economica.
Vedi anche SALVATAGGIO (OBBLIGO DI).
(Art. 1914 C.c.).
LOSS CONTAINMENT COSTS
Spese legali e peritali (assicurazione delle) Vedi Tutela giudiziaria.
LEGAL DEFENCE
Surrogazione (dell'assicuratore) -- Art. 1916 del Codice Civile
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino all'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Di fatto l'assicuratore si sostituisce all'assicurato e questi è responsabile del pregiudizio arrecato ai diritti dell'assicuratore stesso. La surrogazione non ha luogo (eccetto che per i casi di dolo) nei confronti dei figli ed altri congiunti stretti, conviventi con l'assicurato, e nei confronti dei suoi domestici. Anche l'I.N.A.I.L. beneficia della surrogazione.
SUBROGATION (OF THE INSURER)
Surrogazione del creditore nei diritti del debitore
Il creditore ha azione surrogatoria, nel senso che, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare. Un'autorevole corrente dottrinaria, suffragata anche da supporti giurisprudenziali, sostiene l'ammissibilità di tale azione nell'ambito dell'assicurazione R.C., riconoscendo al terzo danneggiato di agire nei confronti dell'assicuratore surrogandosi all'assicurato (quale creditore dell'assicuratore).
SUBROGATION
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