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SACE (C)
Trattasi della "Sezione" speciale per l'assicurazione del credito
all'esportazione operante - sino alla sua privatizzazione - presso
l'I.N.A., ma con personalità giuridica propria ed autonomia
patrimoniale e gestionale, per assicurare gli operatori nazionali
contro i rischi - incontrati nella loro attività con
l'estero - di carattere politico, catastrofico, economico,
commerciale e di cambio nelle tipologie CREDITO FORNITORE e CREDITO
ACQUIRENTE. Le sue polizze sono garantite dallo Stato. Collabora
strettamente con la SIMEST (Società Italiana per le Imprese
all'estero) le cui iniziative partecipate sono ammesse alla
copertura assicurativa di SACE).
Ha subito sostanziali modifiche gestionali.
(L. 227/77).
Salvataggio (obbligo di) -- Artt. 1914 e 1915 del
Codice Civile
L'obbligo di salvataggio consiste nel fatto che l'assicurato deve
attivarsi, facendo quanto gli è possibile, per evitare o
diminuire il danno. Le spese fatte a tale scopo sono a carico
dell'assicuratore (eccetto quelle fatte inconsideratamente), in
proporzione al valore assicurato e a quello della cosa all'atto del
sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del
danno, supera la somma assicurata e anche se non si è
raggiunto lo scopo. La prova è a carico dell'assicuratore.
L'inadempimento doloso o colposo a detto obbligo comporta,
rispettivamente, la perdita o la riduzione dell'indennità,
esattamente come nel caso di inadempimento all'obbligo dell'avviso
del sinistro. L'assicuratore può intervenire nel
salvataggio, senza pregiudicare i propri diritti, ma se interviene
deve - su richiesta dell'assicurato - anticipare le spese o
concorrere alle stesse.
L'obbligo di attivazione per evitare il danno sussiste
in ordine all'assicurazione R.C., limitatamente all'obbligo di
attivazione per contenere le conseguenze del sinistro già
avvenuto.
Vedi anche SPESE DI SALVATAGGIO.
(Artt. 1914 e 1915 C.c.). LOSS CONTAINMENT
(OBLIGATION)
Scoperto
Somma contrattualmente stabilita che costituisce la parte
dell'ammontare del danno che rimane obbligatoriamente a carico
dell'assicurato, generalmente espressa in percentuale. Può
coesistere con la franchigia.
Normalmente viene convenuto in polizza per specifiche
situazioni di rischio oppure per imporre all'assicurato alcune
norme comportamentali da porre in atto per ridurre l'esposizione al
rischio. SELF INSURANCE or DEDUCTIBLE
Secondo rischio Vedi Assicurazione (di secondo
rischio).
EXCESS INSURANCE
SINISTRO
Evento futuro ed incerto atto a produrre danno, determinando
così la controprestazione dell'assicuratore. L'assicuratore
non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o colpa
grave (salvo che per le polizze RC Professionali dove la colpa
grave e compresa) (vedi) del contraente, dell'assicurato o del
beneficiario.
L'assicuratore è tuttavia obbligato per i danni
conseguenti a sinistri dolosi, o gravemente colposi, cagionati da
persone del cui fatto debba rispondere l'assicurato, nonchè
cagionati dallo stesso assicurato, dal contraente o dal
beneficiario, ma per dovere di solidarietà umana o per
tutelare interessi comuni all'assicuratore. (Artt. 1882 e 1900
C.c.). CLAIM
Sottoassicurazione (o assicurazione parziale) Art. 1907
del CC
Nelle assicurazioni a valore intero (tipica quella del
Ramo Incendio), se l'assicurazione copre solo una parte del valore
che la cosa assicurata aveva al tempo del sinistro, l'assicuratore
risponde dei danni in proporzione della parte suddetta. Non si
applica tale principio nelle assicurazioni di Responsabilità
Civile.
Trattasi della ben nota regola proporzionale (VALORE
ASSICURATO/VALORE EFFETTIVO = X/DANNO dove X rappresenta la somma
che l'assicuratore pagherò all'assicurato). Si ritiene
comunemente che tale regola trovi applicazione solo in caso di
danno parziale. In realtà, anche nel danno totale,
l'indennizzo (X) risulta pari alla somma assicurata proprio per
l'applicazione della regola stessa e l'assicurato rimarrà
assicuratore di se stesso per la parte di danno rimasta
scoperta.
Vedi anche PROPORZIONALE.
(Art. 1907 C.c.). UNDER-INSURANCE (or PARTIAL
INSURANCE)
SOTTOSCRITTORE è l'incaricato di una
impresa con poteri di accettazione di rischi in assicurazione e/o
riassicurazione
Vedi anche ASSUNTORE, LLOYD'S, NAMES,
UNDERWRITER. UNDERWRITER
Sovrassicurazione -- Art. 1909 del Codice
Civile
Se il contraente ha dolosamente sovrassicurato le cose,
l'assicurazione non è valida, fermo il diritto
dell'assicuratore (purchè in buona fede) al premio in corso.
Se invece non vi è dolo da parte dell'assicurato,
l'assicurazione ha effetto fino alla concorrenza del valore reale
delle cose ed è possibile ottenere per l'avvenire la
correlativa riduzione di premio. Il presente articolo non si
applica nelle assicurazioni di Responsabilità Civile.
Vedi anche CAPITALE ASSICURATO, POLIZZA STIMATA e SOMMA
ASSICURATA.
(Art. 1909 C.c.). OVER INSURANCE
Spese di conservazione -- Art. 1914 del Codice
Civile
Esborsi sostenuti dall'assicurato o da terzi per suo conto, allo
scopo di evitare o ridurre un danno risarcibile dagli
assicuratori.
Vedi anche SPESE DI SALVATAGGIO.
(Art. 1914 C.c.). MAINTENANCE EXPENSES
Spese di giustizia (in un procedimento penale o
civile)
Sono le spese del processo penale che il condannato deve pagare
allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura
vengono pagate dalle parti, contemporaneamente allo svolgimento
degli atti processuali.
LEGAL COSTS
Spese di resistenza -- Art. 1917 del Codice
Civile
Sono le spese sostenute per resistere alle pretese giudiziali del
danneggiato. Nell'ambito dell'assicurazione R.C., sono a carico
dell'assicuratore nel limite di un quarto del massimale ed in
aggiunta ad esso. Ove l'entità del danno reclamato dal terzo
superi il massimale, le spese di resistenza si ripartiscono tra
assicurato e assicuratore in proporzione dei rispettivi
interessi.
(Art. 1917 C.c.). LEGAL DEFENCE COSTS
Spese di salvataggio -- Art. 1914 del Codice
Civile
Sono danni indiretti riconosciuti all'assicurato per ridurre gli
effetti del sinistro o limitare l'evoluzione della perdita
economica.
Vedi anche SALVATAGGIO (OBBLIGO DI).
(Art. 1914 C.c.). LOSS CONTAINMENT COSTS
Spese legali e peritali (assicurazione delle)
Vedi Tutela giudiziaria.
LEGAL DEFENCE
Surrogazione (dell'assicuratore) -- Art. 1916 del
Codice Civile
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è
surrogato, fino all'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato
verso i terzi responsabili. Di fatto l'assicuratore si sostituisce
all'assicurato e questi è responsabile del pregiudizio
arrecato ai diritti dell'assicuratore stesso. La surrogazione non
ha luogo (eccetto che per i casi di dolo) nei confronti dei figli
ed altri congiunti stretti, conviventi con l'assicurato, e nei
confronti dei suoi domestici. Anche l'I.N.A.I.L. beneficia della
surrogazione.
SUBROGATION (OF THE INSURER)
Surrogazione del creditore nei diritti del
debitore
Il creditore ha azione surrogatoria, nel senso che, per assicurare
che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può
esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al
proprio debitore e che questi trascura di esercitare. Un'autorevole
corrente dottrinaria, suffragata anche da supporti
giurisprudenziali, sostiene l'ammissibilità di tale azione
nell'ambito dell'assicurazione R.C., riconoscendo al terzo
danneggiato di agire nei confronti dell'assicuratore surrogandosi
all'assicurato (quale creditore dell'assicuratore).
SUBROGATION
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